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REGIO DECRETO 13 dicembre 1863, n. 1599

Che approva il Regolamento pel servizio del Genio civile. (063U1599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1864
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente in GU n. 10 del 12-01-1864.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-1864
al: 30-4-1889
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 20 novembre 1859, N.°  3754,  sull'ordinamento  del
servizio delle opere pubbliche; 
 
  Veduto il Reale Decreto 25 luglio 1861, N.° 148, col quale la legge
predetta in quanto si riferisce al Corpo Reale del  Genio  civile  fu
estesa a tutte le provincie del Regno; 
 
  Visto il  Reale  Decreto  30  marzo  1862,  N.°  564,  e  l'annesso
Regolamento  pel  servizio  delle  opere  pubbliche  nelle  provincie
Napolitane e Siciliane; 
 
  Visto il Reale Decreto 6 giugno  prossimo  passato,  N.°  1320,  in
approvazione dell'annessovi Regolamento per  il  Consiglio  Superiore
dei Lavori Pubblici e per le ispezioni degli Uffizi del Genio civile; 
 
  Riconosciuta la necessita' di provvedere  perche'  gli  Uffizi  del
Genio civile abbiano in tutte le provincie del Regno  a  disimpegnare
con norme fisse ed uniformi il servizio delle  opere  pubbliche  loro
affidate; 
 
  Sulla proposizione del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  pei
Lavori Pubblici; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'annesso Regolamento pel servizio  del  Genio  civile
firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici.