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REGIO DECRETO 20 dicembre 1863, n. 1614

Contenente le norme sulle relazioni fra le Autorità provinciali e gli Uffizi del Genio Civile riguardo al servizio delle opere pubbliche. (063U1614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1864 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con quello dell'Interno;
Visto l'art. 85 del regolamento pel servizio delle opere pubbliche nelle Provincie Napoletane e Siciliane, approvato con R. Decreto del 31 marzo 1862, n.° 564, col quale tanto per l'allestimento dè progetti, quanto per ogni altra occorrenza di sorveglianza e manutenzione delle strade ed opere d'interesse provinciale, è fatta facoltà alle Rappresentanze provinciali di richiedere gl'Ingegneri del R. Corpo del Genio Civile e per loro mezzo gl'Impiegati che da essi dipendono;
Ritenuta la necessità di determinare con norme precise ed uniformi le relazioni tra le Autorità provinciali e gli Uffizi del Genio Civile, non meno che il modo con cui da questi debbesi disimpegnare il servizio tecnico delle opere provinciali;

Sentito

il Consiglio dè Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



L'incarico che, a senso dell'art. 85 del regolamento precitato, le Rappresentanze delle Provincie meridionali possono dare agli Uffizi del Genio Civile per la compilazione dè progetti e per la direzione e sorveglianza della costruzione e manutenzione di strade ed opere d'interesse provinciale, potrà soltanto essere conferito in forza di regolare deliberazione dei Consigli provinciali o delle Deputazioni permanenti dè medesimi, quando queste ne abbiano la debita facoltà, ovvero quando vi sia caso d'urgenza.

Le comunicazioni e le richieste agli Uffizi del Genio Civile, in conseguenza di tali deliberazioni, dovranno farsi per mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie, i quali sono dichiarati i soli organi delle relazioni tutte, che saranno per rendersi necessarie fra le Rappresentanze provinciali e gli Uffizi tecnici succitati.