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REGIO DECRETO 20 dicembre 1863, n. 1614

Contenente le norme sulle relazioni fra le Autorità provinciali e gli Uffizi del Genio Civile riguardo al servizio delle opere pubbliche. (063U1614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1864
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto
con quello dell'Interno; 
 
  Visto l'art. 85 del regolamento pel servizio delle opere  pubbliche
nelle Provincie Napoletane e Siciliane, approvato con R. Decreto  del
31 marzo 1862, n.°  564,  col  quale  tanto  per  l'allestimento  de'
progetti,  quanto  per  ogni  altra  occorrenza  di  sorveglianza   e
manutenzione delle strade ed opere d'interesse provinciale, e'  fatta
facolta' alle Rappresentanze provinciali di  richiedere  gl'Ingegneri
del R. Corpo del Genio Civile e per loro mezzo  gl'Impiegati  che  da
essi dipendono; 
 
  Ritenuta la necessita' di determinare con norme precise ed uniformi
le relazioni tra le Autorita' provinciali  e  gli  Uffizi  del  Genio
Civile, non meno che il modo con cui da questi  debbesi  disimpegnare
il servizio tecnico delle opere provinciali; 
 
  Sentito il Consiglio de' Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'incarico che, a senso dell'art. 85 del regolamento precitato,  le
Rappresentanze delle Provincie meridionali possono dare  agli  Uffizi
del Genio Civile per la compilazione de' progetti e per la  direzione
e sorveglianza della costruzione e manutenzione di  strade  ed  opere
d'interesse provinciale, potra' soltanto essere conferito in forza di
regolare deliberazione dei Consigli provinciali o  delle  Deputazioni
permanenti de' medesimi, quando queste ne abbiano la debita facolta',
ovvero quando vi sia caso d'urgenza. 
 
  Le comunicazioni e le richieste agli Uffizi del  Genio  Civile,  in
conseguenza di tali  deliberazioni,  dovranno  farsi  per  mezzo  dei
Prefetti delle rispettive Provincie, i quali sono dichiarati  i  soli
organi delle relazioni tutte, che saranno per rendersi necessarie fra
le Rappresentanze provinciali e gli Uffizi tecnici succitati.