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REGIO DECRETO 29 novembre 1863, n. 1587

Che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei PP. Carmelitani a Scicli. (063U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1864 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per pubblico servizio sì civile che militare;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero dell'Interno di occupare temporariamente per uso di Caserma dei Reali Carabinieri il Convento dei Padri Carmelitani a Scicli, in Provincia di Noto, provvedendo a termini dell'articolo 1 della legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Religiosi che ivi si trovano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 29 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1863

Reg.° 27 Atti del Governo a c. 78. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

U. Peruzzi.