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REGIO DECRETO 29 novembre 1863, n. 1587

Che autorizza la temporaria occupazione per uso civile del Convento dei PP. Carmelitani a Scicli. (063U1587)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-1-1864
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case
religiose per pubblico servizio si' civile che militare; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E'  fatta  facolta'   al   Ministero   dell'Interno   di   occupare
temporariamente per uso di Caserma dei Reali Carabinieri il  Convento
dei Padri Carmelitani a Scicli, in Provincia di Noto,  provvedendo  a
termini dell'articolo 1 della legge suddetta per cio' che riguarda il
culto, la conservazione delle  opere  d'arte  e  l'alloggiamento  dei
Religiosi che ivi si trovano. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. Dato a Torino addi' 29 novembre 1863. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 23 dicembre 1863 
 
    Reg.° 27 Atti del Governo a c. 78. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                          U. Peruzzi.