stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 5 novembre 1863, n. 1554

Col quale all'art. 84 del regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina ne è sostituito un altro. (063U1554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-12-1863 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerato che attenendosi alla prescrizione dell'art. 84 del regolamento provvisorio per la Contabilità del materiale della Marina approvato con Nostro Decreto del 20 novembre 1862, di annullare le domande di materie od oggetti che non si possono pagare per intero, si verificarono in alcune circostanze dè ritardi ed inconvenienti nel servizio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'articolo 84 del regolamento suddetto altro ne sarà sostituito concepito come segue:

Art. 84. Potendo accadere che si richiedano materie od oggetti non esistenti nel magazzino, o quantità superiori a quelle che esistono, il Contabile di magazzino nota sempre nella relativa colonna le quantità che si possono pagare, come pure le opportune indicazioni per le quantità degli oggetti mancanti.

Il Capo di carico richiedente riporta al Direttore la richiesta così completata e questi, se gli oggetti mancanti al magazzino hanno ad essere fabbricati nelle officine, dà subito gli ordini necessari: se in quella vece hanno ad essere somministrati dai fornitori o comprati ad economia, ne riferisce al Commissario Generale che provvede immediatamente secondo i casi.

Il Direttore visita nuovamente la richiesta, la rende alla parte richiedente che con essa, dietro quietanza, ritira i generi.

Di siffatti inconvenienti sono responsabili, ognuno per la sua parte, e salva discolpa, il Commissario alle provvisioni, il Contabile principale ed i Contabili particolari, i quali hanno tutti l'obbligo di avvertire e far avvertire a cui tocca la mancanza di materie e di oggetti in magazzino.