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REGIO DECRETO 5 novembre 1863, n. 1554

Col quale all'art. 84 del regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina ne è sostituito un altro. (063U1554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-12-1863
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerato che attenendosi  alla  prescrizione  dell'art.  84  del
regolamento provvisorio  per  la  Contabilita'  del  materiale  della
Marina  approvato  con  Nostro  Decreto  del  20  novembre  1862,  di
annullare le domande di materie od oggetti che non si possono  pagare
per intero, si verificarono in  alcune  circostanze  de'  ritardi  ed
inconvenienti nel servizio; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 84 del regolamento suddetto altro ne sara'  sostituito
concepito come segue: 
 
  Art. 84. Potendo accadere che si richiedano materie od oggetti  non
esistenti nel magazzino, o quantita' superiori a quelle che esistono,
il Contabile di magazzino  nota  sempre  nella  relativa  colonna  le
quantita' che si possono pagare, come pure le  opportune  indicazioni
per le quantita' degli oggetti mancanti. 
 
  Il Capo di carico richiedente riporta  al  Direttore  la  richiesta
cosi' completata e questi, se gli oggetti mancanti al magazzino hanno
ad essere fabbricati nelle officine, da' subito gli ordini necessari:
se in quella vece hanno  ad  essere  somministrati  dai  fornitori  o
comprati ad  economia,  ne  riferisce  al  Commissario  Generale  che
provvede immediatamente secondo i casi. 
 
  Il Direttore visita nuovamente la richiesta, la  rende  alla  parte
richiedente che con essa, dietro quietanza, ritira i generi. 
 
  Di siffatti inconvenienti sono  responsabili,  ognuno  per  la  sua
parte,  e  salva  discolpa,  il  Commissario  alle  provvisioni,   il
Contabile principale ed i Contabili particolari, i quali hanno  tutti
l'obbligo di avvertire e far avvertire a cui  tocca  la  mancanza  di
materie e di oggetti in magazzino.