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REGIO DECRETO 22 novembre 1863, n. 1551

Col quale vengono specificati i dritti, emolumenti o altri proventi che possono continuare a riscuotersi dai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari. (063U1551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-12-1863 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 21 della legge 6 maggio 1862, n.° 593, che divietò ai Conservatori delle ipoteche di più esigere per proprio conto, e sulle formalità per le quali è stabilita tassa fissa o proporzionale in favore del R. Erario, alcuno dei dritti od emolumenti stabiliti dalle leggi speciali sul regime ipotecario vigenti nelle Provincie del Regno;
Viste le leggi speciali anzidette, da cui risultano gli accennati dritti od emolumenti;
Visto l'art. 22 della citata legge 6 maggio 1862, pel quale è data facoltà al Governo del Re di provvedere con Decreti Reali per l'applicazione della nuova legge, e coordinarla con quelle che cessavano e con quelle che rimanevano in vigore;
Avendo l'esperienza dimostrato il bisogno di definire quali dritti od emolumenti restino tuttavia esigibili dopo la pubblicazione dell'accennata legge 6 maggio 1862;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Di tutti i dritti, emolumenti, salari o proventi di qualunque titolo o denominazione, che riscuotevansi dai Conservatori delle ipoteche in forza delle leggi sul regime ipotecario speciali per le diverse Provincie, i soli, che potranno continuare ad esigersi dai detti Funzionari dopo la pubblicazione della legge 6 maggio 1862, n.° 593, sulle tasse ipotecarie, sono quelli descritti nella tabella che, vista di Nostro ordine dal Ministro delle Finanze, rimane al presente alligata. Tutti gli altri dritti, emolumenti, salari o proventi qualunque, non indicati specificatamente nell'accennata tabella, s'intendono colpiti dal divieto fatto coll'art. 21 della citata legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 22 novembre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 1.° dicembre 1863

Reg.° 27 Atti del Governo a c. 19. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

M. Minghetti.