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REGIO DECRETO 22 novembre 1863, n. 1551

Col quale vengono specificati i dritti, emolumenti o altri proventi che possono continuare a riscuotersi dai Conservatori o Capi degli Uffici ipotecari. (063U1551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-12-1863
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 21 della legge 6 maggio 1862, n.° 593, che divieto' ai
Conservatori delle ipoteche di piu'  esigere  per  proprio  conto,  e
sulle  formalita'  per  le  quali  e'   stabilita   tassa   fissa   o
proporzionale  in  favore  del  R.  Erario,  alcuno  dei  dritti   od
emolumenti stabiliti  dalle  leggi  speciali  sul  regime  ipotecario
vigenti nelle Provincie del Regno; 
 
  Viste le leggi speciali anzidette, da cui risultano  gli  accennati
dritti od emolumenti; 
 
  Visto l'art. 22 della citata legge 6 maggio 1862, pel quale e' data
facolta' al Governo del  Re  di  provvedere  con  Decreti  Reali  per
l'applicazione della  nuova  legge,  e  coordinarla  con  quelle  che
cessavano e con quelle che rimanevano in vigore; 
 
  Avendo l'esperienza dimostrato il bisogno di definire quali  dritti
od  emolumenti  restino  tuttavia  esigibili  dopo  la  pubblicazione
dell'accennata legge 6 maggio 1862; 
 
  Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Di tutti i dritti,  emolumenti,  salari  o  proventi  di  qualunque
titolo o denominazione,  che  riscuotevansi  dai  Conservatori  delle
ipoteche in forza delle leggi sul regime ipotecario speciali  per  le
diverse Provincie, i soli, che potranno continuare  ad  esigersi  dai
detti Funzionari dopo la pubblicazione della legge 6 maggio 1862, n.°
593, sulle tasse ipotecarie, sono quelli descritti nella tabella che,
vista di Nostro ordine dal Ministro delle Finanze, rimane al presente
alligata. Tutti gli  altri  dritti,  emolumenti,  salari  o  proventi
qualunque,  non  indicati  specificatamente  nell'accennata  tabella,
s'intendono colpiti dal  divieto  fatto  coll'art.  21  della  citata
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 22 novembre 1863. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 1.° dicembre 1863 
 
    Reg.° 27 Atti del Governo a c. 19. Ayres. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                        M. Minghetti.