stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1052

Che determina la decorrenza dè quinquennii per l'aumento del decimo dello stipendio a Membri del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria e dei Collegi militari. (062U1052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-1-1863 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposizione del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

I quinquennii per l'aumento del decimo dello stipendio richiesti dai Nostri Decreti del 23 novembre ultimo scorso pel riordinamento del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria e dei Collegi militari s'intenderanno decorrere soltanto dal 1.° gennaio 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 18 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 24 dicembre 1862

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 260. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

A. Della Rovere.