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REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1052

Che determina la decorrenza dè quinquennii per l'aumento del decimo dello stipendio a Membri del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole militari di Fanteria e di Cavalleria e dei Collegi militari. (062U1052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposizione del Ministro della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  I quinquennii per l'aumento del decimo  dello  stipendio  richiesti
dai Nostri Decreti del 23 novembre ultimo  scorso  pel  riordinamento
del personale della R. Militare Accademia, delle Scuole  militari  di
Fanteria e  di  Cavalleria  e  dei  Collegi  militari  s'intenderanno
decorrere soltanto dal 1.° gennaio 1863. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 18 dicembre 1862. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 24 dicembre 1862 
 
    Reg.° 21 Atti del Governo a c. 260. Wehrlin. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli. 
 
                                                     A. Della Rovere.