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LEGGE 21 dicembre 1862, n. 1014

Sui conflitti di giurisdizione fra Magistrature supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribunali militari e marittimi. (062U1014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1863 al: 15-12-2009
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Art. 1



Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti definitivi sarà designata con Decreto Reale quale Suprema Magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:

(a) Fra due o più Corti di Cassazione, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'Appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra;

(b) Fra una di queste Magistrature supreme, ed una o più Corti d'Appello o d' Assisie, Tribunale o Giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'Appello o di Assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diverse Magistrature Supreme;

(c) Fra due o più Tribunali marittimi, fra Tribunali marittimi e militari, o fra un Tribunale marittimo o militare ed un Giudice, Tribunale o Magistrato ordinario.

La Magistratura giudiziaria da designarsi con Decreto Reale dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di quest'articolo gli atti, sentenze e documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia dalla parte più diligente, o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa.