stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 dicembre 1862, n. 1014

Sui conflitti di giurisdizione fra Magistrature supreme diverse, fra Tribunali dipendenti da diverse Magistrature supreme, e fra Tribunali ordinari e Tribunali militari e marittimi. (062U1014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-1-1863
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Provvisoriamente e fino  a  nuovi  provvedimenti  definitivi  sara'
designata con Decreto Reale quale  Suprema  Magistratura  giudiziaria
debba decidere il conflitto che sorgesse: 
 
    (a) Fra due o  piu'  Corti  di  Cassazione,  Tribunale  di  terza
istanza di Lombardia, Corti d'Appello, quando adempiano  le  funzioni
di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra; 
 
    (b) Fra una di queste Magistrature supreme, ed una o  piu'  Corti
d'Appello o d' Assisie, Tribunale o Giudici che non siano  sottoposti
alla di lei giurisdizione, o fra due o  piu'  Corti  d'Appello  o  di
Assisie, Tribunali  o  Giudici  dipendenti  da  diverse  Magistrature
Supreme; 
 
    (c) Fra due o piu' Tribunali marittimi, fra Tribunali marittimi e
militari, o fra un Tribunale marittimo  o  militare  ed  un  Giudice,
Tribunale o Magistrato ordinario. 
 
  La Magistratura giudiziaria da designarsi con Decreto Reale  dovra'
essere fra quelle non interessate nel conflitto. 
 
  Per gli effetti di quest'articolo gli atti,  sentenze  e  documenti
delle cause saranno trasmessi al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia
dalla parte piu' diligente, o dal Pubblico Ministero se vi  e'  posto
in causa.