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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1028

Con cui si determina il numero e la classe degli Impiegati addetti ad alcuni Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane. (062U1028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto del 25 settembre 1862, numero 837, con cui vennero instituiti nelle Provincie Napolitane i Tribunali nei Circondari di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano e Palmi;
Visto l'art. 6 della legge del 17 febbraio 1861 sull'ordinamento giudiziario nelle accennate Provincie, col quale fu stabilito che il numero degli Uffiziali addetti a ciascuna delle Autorità giudiziarie delle stesse Provincie sarebbe fissato con apposito Decreto;
Visto l'art. 4 dell'altro Decreto del 16 febbraio 1862, con cui è stabilito che insino a che non si sarebbe definitivamente provveduto intorno al numero ed allo stipendio dei Funzionari di cancelleria e di segreteria inferiori di grado ai Sostituiti Cancellieri e Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo stipendio sarebbe stato regolato dalle tabelle da pubblicarsi con R. Decreto;
Visto l'altro Decreto del 7 settembre ultimo, n.° 817, col quale venne stabilito il numero, lo stipendio e la classe degl'Impiegati presso le Cancellerie e gli Uffizi del Pubblico Ministero nei collegi giudiziari delle Provincie Napoletane;
Volendo ora stabilire con eguale classe e stipendio il numero del personale da assegnarsi alle Cancellerie ed alle Segreterie del Pubblico Ministero presso gli enunciati Tribunali, non che modificare quello già fissato per le altre, dei Tribunali di Avellino, Campobasso, Cosenza e Reggio;

Sulla

proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero e la classe del personale degl'Impiegati dei novelli Tribunali di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano e Palmi resta stabilito, e quello dei Tribunali di Avellino, Campobasso, Cosenza e Reggio resta modificato nella conformità apparente dalla tabella annessa al presente Decreto, firmata d'ordine Nostro dall'anzidetto Ministro Guardasigilli.