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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1028

Con cui si determina il numero e la classe degli Impiegati addetti ad alcuni Tribunali di Circondario nelle Provincie Napolitane. (062U1028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 6-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro Decreto del 25 settembre 1862, numero 837, con  cui
vennero  instituiti  nelle  Provincie  Napolitane  i  Tribunali   nei
Circondari di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano e Palmi; 
 
  Visto l'art. 6 della legge del 17  febbraio  1861  sull'ordinamento
giudiziario nelle accennate Provincie, col quale fu stabilito che  il
numero degli Uffiziali addetti a ciascuna delle Autorita' giudiziarie
delle stesse Provincie sarebbe fissato con apposito Decreto; 
 
  Visto l'art. 4 dell'altro Decreto del 16 febbraio 1862, con cui  e'
stabilito che insino a che non si sarebbe definitivamente  provveduto
intorno al numero ed allo stipendio dei Funzionari di  cancelleria  e
di  segreteria  inferiori  di  grado  ai  Sostituiti  Cancellieri   e
Sostituiti Segretari, il personale ed il relativo  stipendio  sarebbe
stato regolato dalle tabelle da pubblicarsi con R. Decreto; 
 
  Visto l'altro Decreto del 7 settembre ultimo, n.°  817,  col  quale
venne stabilito il numero, lo stipendio e  la  classe  degl'Impiegati
presso le Cancellerie e gli Uffizi del Pubblico Ministero nei collegi
giudiziari delle Provincie Napoletane; 
 
  Volendo ora stabilire con eguale classe e stipendio il  numero  del
personale da assegnarsi  alle  Cancellerie  ed  alle  Segreterie  del
Pubblico Ministero presso gli enunciati Tribunali, non che modificare
quello  gia'  fissato  per  le  altre,  dei  Tribunali  di  Avellino,
Campobasso, Cosenza e Reggio; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario  di
Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il numero e la classe  del  personale  degl'Impiegati  dei  novelli
Tribunali di S. Angelo dei Lombardi, Larino, Rossano  e  Palmi  resta
stabilito, e quello dei Tribunali di Avellino, Campobasso, Cosenza  e
Reggio resta modificato nella  conformita'  apparente  dalla  tabella
annessa al presente Decreto, firmata d'ordine  Nostro  dall'anzidetto
Ministro Guardasigilli.