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REGIO DECRETO 26 dicembre 1861, n. 395

Sull'indennità di rappresentanza e spese d' ispezione dovute agli Ufficiali Generali dell'arma dei Reali Carabinieri. (061U0395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio Decreto in data del 17 giugno 1860 relativo alle indennità di rappresentanza degli Ufficiali Generali dei Comitati delle armi di fanteria e cavalleria, d'artiglieria e del genio;
Visto il Regio Decreto 24 gennaio 1861, col quale venne creato un Comitato dell'arma dei Carabinieri Reali;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Agli Ufficiali Generali componenti il Comitato dell'arma dei Carabinieri Reali non è dovuta indennità alcuna di rappresentanza, ad eccezione del Presidente effettivo del Comitato, il quale godrà della indennità di lire 3,600 all'anno.