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REGIO DECRETO 26 dicembre 1861, n. 395

Sull'indennità di rappresentanza e spese d' ispezione dovute agli Ufficiali Generali dell'arma dei Reali Carabinieri. (061U0395)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 23-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio Decreto in data del 17  giugno  1860  relativo  alle
indennita' di rappresentanza degli Ufficiali  Generali  dei  Comitati
delle armi di fanteria e cavalleria, d'artiglieria e del genio; 
 
  Visto il Regio Decreto 24 gennaio 1861, col quale venne  creato  un
Comitato dell'arma dei Carabinieri Reali; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli  Ufficiali  Generali  componenti  il  Comitato  dell'arma  dei
Carabinieri Reali non e' dovuta indennita' alcuna di  rappresentanza,
ad eccezione del Presidente effettivo del Comitato, il  quale  godra'
della indennita' di lire 3,600 all'anno.