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REGIO DECRETO 29 dicembre 1861, n. 400

Contenente disposizioni circa il riparto dell'imposta fondiaria e dei centesimi addizionali nelle Provincie Napoletane. (061U0400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  21-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
Veduta la legge del 26 corrente dicembre, per la quale è autorizzato il Governo a riscuotere le tasse sulle basi del corrente esercizio, ed in conformità delle leggi in vigore, fino a tutto il mese di marzo 1862;
Veduta la legge del 5 dello stesso mese, relativa alla sovraimposta del decimo di guerra;
Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali nel Napoletano, sui centesimi addizionali da imporsi ai termini della legge dei 23 ottobre 1859;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Sono mantenuti provvisoriamente, e saranno ripartiti nelle stesse proporzioni del corrente esercizio i contingenti dell'imposta fondiaria delle Provincie Napoletane, e le sovraimposte di centesimi addizionali di conto dell'Erario, delle Provincie e dei Comuni.

Le sottrazioni di mandamenti e comuni fatte alle Provincie di Terra di Lavoro, Capitanata, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Molise, ed i compensi di altri comuni dati alle due ultime provincie, a causa della formazione della Provincia di Benevento, non porteranno altra modificazione nei rispettivi contingenti, che quella che deriva dal passaggio dei comuni colle loro quote censuarie da una Provincia ad un'altra.