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REGIO DECRETO 29 dicembre 1861, n. 400

Contenente disposizioni circa il riparto dell'imposta fondiaria e dei centesimi addizionali nelle Provincie Napoletane. (061U0400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 21-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta  la  legge  del  26  corrente  dicembre,  per  la  quale  e'
autorizzato il Governo a riscuotere le tasse sulle basi del  corrente
esercizio, ed in conformita' delle leggi in vigore, fino a  tutto  il
mese di marzo 1862; 
 
  Veduta la legge del 5 dello stesso mese, relativa alla sovraimposta
del decimo di guerra; 
 
  Vedute le deliberazioni dei Consigli  provinciali  nel  Napoletano,
sui centesimi addizionali da imporsi ai termini della  legge  dei  23
ottobre 1859; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono mantenuti provvisoriamente, e saranno ripartiti  nelle  stesse
proporzioni  del  corrente  esercizio  i   contingenti   dell'imposta
fondiaria delle Provincie Napoletane, e le sovraimposte di  centesimi
addizionali di conto dell'Erario, delle Provincie e dei Comuni. 
 
  Le sottrazioni di mandamenti e comuni fatte alle Provincie di Terra
di Lavoro, Capitanata, Principato Citeriore, Principato  Ulteriore  e
Molise, ed i compensi di altri comuni dati alle due ultime provincie,
a causa della formazione della Provincia di Benevento, non porteranno
altra modificazione nei rispettivi contingenti, che quella che deriva
dal passaggio dei comuni colle loro quote censuarie da una  Provincia
ad un'altra.