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REGIO DECRETO 9 dicembre 1861, n. 355

Col quale è delegata ai Prefetti delle Provincie Napolitane la facoltà di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali circa i dazii, le privative e le imposte da stabilirsi per sopperire alle spese per l'anno 1862. (061U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1861 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Vista la Legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859;
Viste le deliberazioni di molti Comuni delle Provincie di Napoli concernenti i dazii e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei loro bilanci per l'anno 1862;
Considerato che la ristrettezza del tempo non permette di sottoporre alla Nostra approvazione le deliberazioni predette prima del nuovo anno, a motivo dei molti incombenti che rimarrebbero a compiersi per l'istruzione e la definizione delle relative pratiche;
Ritenuta l'urgenza di provvedere prontamente alla sistemazione dei bilanci dei Comuni di quelle Provincie per l'anno suddetto, e l'impossibilità di sopprimere ad un tratto tutti i dazii e le imposte comunali colà in uso;

Sentito

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È delegata ai Prefetti delle Provincie Napolitane la facoltà di approvare, previo il parere del Consiglio di Prefettura, le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti i dazii, le privative e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei bilanci di quei Comuni per l'anno 1862.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

Pietro Bastogi.