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REGIO DECRETO 9 novembre 1861, n. 324

Circa i diritti d'ostellaggio da pagarsi per deposito delle merci estere nei Porti di Brindisi e di Messina. (061U0324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-12-1861 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Visto l'art. 3 del Decreto 29 ottobre 1861, che approva il Regolamento doganale, e che dichiara mantenuti in vigore i particolari Regolamenti di Genova, Livorno, Ancona e Messina;
Considerando che sono incompatibili colla Tariffa italiana, e col Regolamento generale delle Dogane i defalchi di diritti, che erano colle precedenti leggi conceduti alle merci riesportate dai porti di Messina di Brindisi;
Considerando che i depositi doganali con facoltà di riesportazione, quantunque stabiliti in un porto-franco o in vicinanza di esso, debbono essere regolati colle stesse norme degli altri depositi, e che perciò debbono le merci riesportate pagare il solo ostellaggio prescritto dalla Tariffa;

Sulla

proposizione del Ministro delle finanze, Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1



I defalchi di diritti dall'uno al quindici per cento conceduti dalle precedenti disposizioni alle merci estere che dai porti di Messina e di Brindisi si riesportano per immettersi nel consumo sia della Sicilia, sia delle provincie Napoletane, cesseranno dal 1.o gennaio 1862.