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REGIO DECRETO 9 novembre 1861, n. 324

Circa i diritti d'ostellaggio da pagarsi per deposito delle merci estere nei Porti di Brindisi e di Messina. (061U0324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-12-1861
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto l'art.  3  del  Decreto  29  ottobre  1861,  che  approva  il
Regolamento  doganale,  e  che  dichiara  mantenuti   in   vigore   i
particolari Regolamenti di Genova, Livorno, Ancona e Messina; 
 
  Considerando che sono incompatibili colla Tariffa italiana,  e  col
Regolamento generale delle Dogane i defalchi di  diritti,  che  erano
colle precedenti leggi conceduti alle merci riesportate dai porti  di
Messina di Brindisi; 
 
  Considerando   che   i   depositi   doganali   con   facolta'    di
riesportazione,  quantunque  stabiliti  in  un  porto-franco   o   in
vicinanza di esso, debbono essere regolati colle stesse  norme  degli
altri depositi, e che percio' debbono le merci riesportate pagare  il
solo ostellaggio prescritto dalla Tariffa; 
 
  Sulla proposizione del Ministro delle finanze, 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I defalchi di diritti dall'uno  al  quindici  per  cento  conceduti
dalle precedenti disposizioni alle merci  estere  che  dai  porti  di
Messina e di Brindisi si riesportano per immettersi nel  consumo  sia
della Sicilia, sia delle provincie  Napoletane,  cesseranno  dal  1.o
gennaio 1862.