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REGIO DECRETO 28 ottobre 1861, n. 317

Che concentra nei Provveditori delle Università di Pisa e di Siena le attribuzioni dei Gran Cancellieri, e contiene alcune modificazioni riguardo alla percezione degli emolumenti, ed alla collazione dei gradi accademici nelle Università medesime. (061U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-12-1861 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i Regolamenti per le Università di Pisa e di Siena approvati con sovrane risoluzioni del 9 novembre 1814 e 3 novembre 1841;
Visto l'art. 6 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le attribuzioni dei Gran Cancellieri delle Università di Pisa e di Siena sono d'ora innanzi concentrate nei Provveditori delle Università medesime, i quali assumeranno il titolo di Rettori della Università.