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REGIO DECRETO 28 ottobre 1861, n. 317

Che concentra nei Provveditori delle Università di Pisa e di Siena le attribuzioni dei Gran Cancellieri, e contiene alcune modificazioni riguardo alla percezione degli emolumenti, ed alla collazione dei gradi accademici nelle Università medesime. (061U0317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1861 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-12-1861
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i Regolamenti per le Universita' di Pisa e di Siena approvati
con sovrane risoluzioni del 9 novembre 1814 e 3 novembre 1841; 
 
  Visto l'art. 6 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le attribuzioni dei Gran Cancellieri delle Universita' di Pisa e di
Siena  sono  d'ora  innanzi  concentrate   nei   Provveditori   delle
Universita' medesime, i quali assumeranno il titolo di Rettori  della
Universita'.