stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2026, n. 58

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare nazionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201. (26G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2026
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  12-5-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere b) ed e);
Vista la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che reca la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), della legge 5 agosto 2022, n. 119;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»;
Sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Adeguamento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 725:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.»;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:
a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta;
b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
4) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I sottotenenti di cui al comma 1 sono tratti dai frequentatori degli istituti di formazione che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalità previste dal piano degli studi della Forza armata e secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituto.
2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024.
2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.»;
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione»;
b) all'articolo 726, comma 2, dopo la parola: «normali» sono inserite le seguenti: «dell'Arma dei trasporti e dei materiali,»;
c) all'articolo 760, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.»;
d) all'articolo 833-ter:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «delle Armi» sono soppresse;
2) alla rubrica le parole: «delle Armi» sono soppresse;
e) all'articolo 975, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali in servizio permanente, che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.»;
f) all'articolo 1524, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.»;
g) all'articolo 1798, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice.»;
h) dopo l'articolo 2196-bis è inserito il seguente:
«Art. 2196-bis.1 (Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 652 è elevato a quaranta anni per il personale dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;
i) all'articolo 2197-ter.1:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026-2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.»;
2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
l) dopo l'articolo 2197-quater è inserito il seguente:
«Art. 2197-quater.1 (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. Fino all'anno 2033, per specifiche esigenze delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per titoli, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per l'accesso al ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente della medesima Forza armata, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea a indirizzo tecnico-ingegneristico, informatico e sanitario;
b) età non superiore a 52 anni;
c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
d) non aver riportato, nell'ultimo biennio, una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso in applicazione del comma 1 non può superare il 20 per cento dell'entità dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b), è ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo marescialli con il grado di maresciallo o grado corrispondente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;
m) dopo l'articolo 2197-sexies è inserito il seguente:
«Art. 2197-sexies.1 (Regime transitorio del reclutamento nel ruolo sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Ulteriori modalità per il reclutamento).
- 1. Fino all'anno 2030, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possono essere banditi concorsi per titoli ed esami, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con il grado di sergente. Ai predetti concorsi partecipano i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) età non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso.
2. I concorsi di cui al comma 1 possono essere banditi nell'anno in corso se, al 31 dicembre dell'anno precedente, il ruolo dei sergenti presenta vacanze organiche in misura pari o superiore al 30 per cento delle dotazioni previste dall'articolo 798-bis.
3. Il numero massimo dei posti banditi per i concorsi di cui al comma 1 è stabilito in misura non superiore al 5 per cento delle vacanze organiche di cui al comma 2.
4. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto di cui all'articolo 690, comma 3.
5. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1:
a) è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione di durata non inferiore a sei mesi, nonché un tirocinio complementare;
b) durante la frequenza dei corsi di cui alla lettera a) assume la qualità di allievo e lo stato giuridico di volontario in ferma iniziale.
6. Le modalità di svolgimento e la durata dei corsi e dei tirocini di cui al comma 5, lettera a), sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o autorità dagli stessi delegata.
7. L'anzianità relativa del personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è determinata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione e di specializzazione.
8. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è iscritto in ruolo con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo dei sergenti proveniente dai concorsi di cui agli articoli 690 e 690-bis, nell'anno di riferimento.
9. I candidati che non superano i corsi di cui al comma 5, lettera a), sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. Il periodo di durata dei corsi non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022:
«Art. 9 (Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità;
2) la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:
«Art. 2 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: «Codice dell'ordinamento militare» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante: «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 725, 726, 760, 833-ter, 975, 1524 e 1798, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 725 (Formazione degli aspiranti e degli ufficiali presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione). - 1. Per gli aspiranti, i sottotenenti e i tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario, che superano i corsi presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
1-bis. (Abrogato)
2. Gli aspiranti e gli ufficiali di cui al comma 1, che:
a) non superano per una sola volta uno degli anni del corso per essi previsto, sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta;
b) superano il corso per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
2-ter. L'anzianità di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
2-quater. È nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualità di frequentatore, l'allievo dei ruoli di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. La nomina ad aspirante decorre a partire dai corsi di formazione in accademia avviati dall'anno 2024.
2-quinquies. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.».
«Art. 726 (Mancato superamento del corso di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perché non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
2. Gli ufficiali dei ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri e del Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorità gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonché una detrazione di anzianità nel ruolo pari alla proroga concessa.».
«Art. 760 (Svolgimento dei corsi e nomina nel grado).
- 1. Il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettere a) e b), è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio complementare fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni, agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, alle esigenze specifiche di Forza armata, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonché alle preferenze espresse dagli arruolati; al termine del periodo di formazione e istruzione nonché dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi sono sottoposti a esami e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove.
1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a tre mesi. All'esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive di impiego di ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.
2. Al superamento degli esami sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali; gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.
2-bis. Ai marescialli, reclutati ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), che hanno superato i corsi di cui al comma 1, all'atto dell'iscrizione in ruolo, si applica una ferma obbligatoria di anni 5.
3. Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal regolamento per lo svolgimento dei corsi.
4. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive e, se le predette cause non comportano proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.
4-bis. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di cui al comma 1 del presente articolo , al superamento degli esami è nominato, sulla base della stessa graduatoria di merito del personale di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), maresciallo o grado corrispondente in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali.
5. Il personale vincitore del concorso interno per il reclutamento dei marescialli di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), che frequenta il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, è inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 1, concluso nell'anno.
5-bis. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis, frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalità sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore.
5-ter. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 5-bis è rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso applicativo. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i marescialli che hanno frequentato il corso di cui al comma 1 e comunque prima di quelli di cui al comma 5, iscritti in ruolo nello stesso anno.
5-quater. I candidati che non superano il corso applicativo di cui al comma 5-bis sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo svolto quale allievo è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.».
«Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.».
«Art. 975 (Ufficiali). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o in campo nazionale presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa, sono vincolati a una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico. Tale ferma aggiuntiva viene assorbita nella ferma eventualmente già in atto, limitatamente al periodo sovrapponibile.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.».
«Art. 1524 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1-bis. Possono partecipare ai pubblici concorsi per il reclutamento degli atleti e degli istruttori dei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui al libro quarto, titolo XI, del regolamento, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata iniziale, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata triennale e, se vincitori, sono avviati allo specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata triennale.
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.».
«Art. 1798 (Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari). - Omissis.
6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2268, comma 1, numero 736), gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia militare, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale e limitatamente alla permanenza in detta qualifica, hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente codice.».
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, è autorizzato, per il biennio 2026 - 2027, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di trenta marescialli in servizio permanente. I posti a concorso sono ripartiti, per Forza armata, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. (abrogato)
3-ter. (abrogato).».