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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15

Regolamento recante modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria. (26G00028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2026
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vigente al 18/04/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-2-2026

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare: l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui è stato modificato l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui è stato modificato l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui è stato modificato l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui è stato modificato l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui è stato modificato l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui è stato modificato l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui è stato modificato l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui è stato modificato l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera m), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento e i casi e le modalità di emissione degli assegni a copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa mediante operazioni di girofondi;
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1, lettere u), v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati introdotti gli assegni a copertura garantita;
Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), nonché agli articoli 31 e 32, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;
Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca le modalità di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonché la disciplina degli assegni a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento«, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:
«Art. 30 (Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440). - 1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) al secondo comma, le parole "del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";
2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: "approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.";
4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;
b) all'articolo 16-ter:
1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.";
2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.".
c) l'articolo 23 è abrogato;
d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici). - 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;
e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi).
- 1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.";
f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;
g) l'articolo 47 è abrogato;
h) l'articolo 48 è abrogato;
i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Impegno della spesa). - 1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.";
l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Disposizioni di pagamento). - 1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:
a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;
b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;
c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);
d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;
e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.
3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:
a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;
b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.";
m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
n) all'articolo 56 le parole "Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro." sono soppresse;
o) all'articolo 57:
1) al primo comma, primo periodo, le parole "soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni" sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: "dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori";
2) al secondo comma, le parole "L'istituto tiene un unico conto per tutte le" sono sostituite dalle seguenti: "L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le";
p) all'articolo 58:
1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;
2) al quinto comma le parole "la prelevazione" sono sostituite dalle seguenti: "il prelevamento";
q) all'articolo 61:
1) al secondo comma le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo";
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";
3) il quarto comma è abrogato;
r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.";
s) l'articolo 63 è abrogato;
t) l'articolo 65 è abrogato;
u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.";
v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Esigibilità degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.";
z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso";
aa) l'articolo 68-bis è abrogato;
bb) l'articolo 72 è abrogato.
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:
«Art. 55 (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa). - 1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni.
Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
- Si riporta il testo degli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:
«Art. 66 (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita). - 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»
«Art. 67. 1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»
«Art. 68 (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita). - 1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso.»
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali:
«Art. 46 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).»
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è pubblicato nella Gazz.
Uff. 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, recante Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1984, n. 59.
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984, n. 298.
- La legge 28 marzo 1991, n. 104, recante Proroga della gestione del servizio di tesoreria dello Stato è pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, recante Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2002, n. 38.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2004, n. 57, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, recante Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2006, n. 295.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 55, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si veda nelle note alle premesse.