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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293

Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-6-2007
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Testo in vigore dal:  18-6-2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Ravvisata l'opportunità di introdurre nuove modalità per effettuare i versamenti a favore della pubblica amministrazione;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 1219592 del 16 dicembre 2005;
Sentita la società Poste Italiane S.p.A., che ha espresso il proprio assenso con nota n. 3022 del 24 gennaio 2006;
Sentita l'Associazione Bancaria Italiana, che ha espresso il proprio assenso con nota n. 000376 del 27 gennaio 2006;
Udito il parere n. 2943/06 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 26 giugno 2006;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17, della citata legge n. 400 del 1988, il presente regolamento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 0115168 del 31 agosto 2006;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Versamenti in tesoreria mediante bonifico bancario
o postale
1. I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente.
2. La ricevuta del bonifico o diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., ha efficacia liberatoria nei confronti del debitore dalla data in cui il versamento è effettuato agli sportelli bancari o postali ovvero in cui l'importo è addebitato sul conto del debitore. Tale data è riportata sulla ricevuta o sulla comunicazione e inserita tra i dati del bonifico inviato alla Banca d'Italia.
3. Le banche e Poste Italiane S.p.A. riconoscono i fondi alla Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di cui al precedente comma. Conseguentemente nella disposizione di bonifico non deve essere indicata alcuna valuta per il beneficiario.
4. Per i pagamenti aventi scadenza il penultimo e l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, al fine di assicurare l'afflusso delle somme in tesoreria entro la fine dell'esercizio, il bonifico deve essere disposto entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre.
5. Nella medesima data di riconoscimento dei fondi, la tesoreria competente effettua la contabilizzazione del bonifico con le modalità di cui al successivo articolo 3 e riporta nei dati del versamento anche la data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali o è stato addebitato il conto del debitore.
6. La ricevuta del bonifico costituisce valido documento anche ai fini della resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, ai sensi dell'articolo 621 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
7. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalità previsti per gli intermediari e per i concessionari della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, reca: «Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato):
«Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.
2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.
3. È abrogato l'art. 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 reca: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di spesa e contabili».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 230 e 621 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827:
«Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.
Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.
Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali.
Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.
I versamenti presso la tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, nonché assegni bancari emessi da banche sui conti in essere presso la Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.
Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del Tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233.».
«Art. 621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono.
Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti.
La prima parte dimostra:
a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;
b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;
c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.
La parte seconda dimostra:
d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;
e) il debito per somme incassate;
f) le somme versate;
g) i discarichi amministrativi;
h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.
Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio.
Agli effetti della responsabilità di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.
Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.».