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DECRETO-LEGGE 1 agosto 2025, n. 110

Misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. (25G00122)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/2025
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Testo in vigore dal:  2-8-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'articolo 5 con il quale è stata istituita l'Agenzia per i servizi sanitari nazionali;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 1, commi 34 e 34-bis;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 357, con il quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e, in particolare, il capo III relativo al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 12, comma 15-decies;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 giugno 2023, recante «Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106» pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 gennaio 2015, con il quale è stata determinata l'indennità annua lorda onnicomprensiva da corrispondere al Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Considerato che gli organi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono privi dei titolari a seguito delle dimissioni del Direttore generale, della scadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione;
Considerata la complessa procedura per la ricomposizione degli organi tale da ingenerare una potenziale situazione di incertezza nell'operatività dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che svolge un ruolo chiave di vitale importanza in progetti strategici legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla telemedicina al Portale della Trasparenza, fino alla piattaforma nazionale delle liste d'attesa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
Ritenuto necessario, pertanto, di procedere alla nomina di un commissario straordinario che svolga le competenze del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, fino al 31 dicembre 2025;
Considerata altresì la necessità e l'urgenza di destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.