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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 luglio 1999, n. 316

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero del commercio con l'estero, approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/9/1999
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-9-1999

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota n. 35826 del 16 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'organizzazione del servizio
di controllo interno
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 24 febbraio 1997, n. 95, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attività inerenti al servizio di controllo interno.
2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non superiore alla quinta.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

Il Ministro: Fassino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999

Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 116 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma

dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993,

n. 30. Si riporta il testo vigente dell'art. 20, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 18

novembre 1993, n. 470, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 24 novembre 1993, n. 276. "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività

svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e

dei risultati della gestione finanziaria, tecnica,

ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative

e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i

dirigenti presentano al direttore generale, e questi al

Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non

esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o

nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei

rendimenti, la realizzazione degli obietti, la corretta

ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno

annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di

direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito

delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate

esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì

avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare

complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare,

anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti

amministrativi e possono richiedere, oralmente o per

iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui

all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio

1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. È consentito

avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in

materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e

di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente

della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi

dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1994, n. 302, recante: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del

Ministero del commercio con l'estero", è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1994, n. 118.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si

riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, come

modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa", pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,

per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 95, concernente: "Regolamento recante norme sull'istituzione del servizio di controllo interno nell'ambito del

Ministero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10

aprile 1997, n. 83.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95, citato nelle note alle premesse, come modificati dal presente regolamento:
"Art. 3 (Organizzazione del servizio). - 1. Alla direzione del servizio è preposto un collegio, denominato Collegio per il controllo interno, nominato con decreto del Ministro del Commercio con l'estero e composto da tre membri di cui uno, che assume la funzione di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili o tra il personale appartenente al ruolo unico dei dirigenti di prima fascia di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e di altri due scelti tra i dirigenti di seconda fascia dello stesso ruolo unico. I dirigenti assegnati al Collegio di cui al presente comma svolgono esclusivamente le attività inerenti al servizio di controllo interno.
2. Con ulteriore decreto del Ministro del commercio con l'estero si provvede, altresì, ad assegnare al servizio un contingente di dirigenti di seconda fascia fino ad un massimo di tre unità, di cinque unità di personale con qualifica non inferiore alla settima e di tre unità con qualifica non inferiore alla quinta".
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato nelle note alle premesse:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".