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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 299

Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/8/1999
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vigente al 29/05/2024
Testo in vigore dal: 29-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'aricolo 71, commi 1 e 2, della legge  17  maggio  1999,  n.
144; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione 4 agosto 1999; 
  Sulla proposta del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica di concerto con i Ministri delle  finanze  e
del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto si intendono per: 
    a) "TFR": il trattamento di fine  rapporto  di  cui  all'articolo
2120 del codice civile; 
    b) "Fondo pensione": le forme pensionistiche integrative  di  cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche
ed integrazioni, e alla legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    c) "Gestori": i soggetti indicati nelle lettere  a)  ,  b)  e  c)
dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
n. 124 del 1993; 
    d)   "Fonti   istitutive":   le   fonti   istitutive   di   forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 9
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 
    e)  "Testo  unico  della  finanza":  il  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni; 
    f) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
    g) "Societa' del gruppo": le societa' controllate o  controllanti
dell'impresa debitrice del TFR o controllate  dallo  stesso  soggetto
che controlla l'impresa debitrice del TFR; 
    h)  "Fondo  comune  di  investimento":   il   fondo   comune   di
investimento individuato  dall'articolo  37  del  testo  unico  della
Finanza; 
    i) "Qualificati operatori finanziari": le  societa'  di  gestione
del risparmio, le Sicav, le compagnie di assicurazione, le banche,  i
soggetti domiciliati in un Paese dell'Unione  europea  operanti  come
societa' di gestione come compagnie di assicurazione, come  banche  o
come Sicav, i Fondi comuni di investimento; 
    l) "Emittenti  quotati":  i  soggetti,  italiani  o  esteri,  che
emettono titoli di partecipazione al capitale di rischio e di  debito
e diritti connessi, quotati nei  mercati  regolamentati  italiani  od
esteri di cui all'articolo 67, commi 1 e 2,  del  testo  unico  della
Finanza; 
    m)  "Strumenti  finanziari":  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del testo unico della Finanza; 
    n)   "Attribuzione   del   TFR":   le   operazioni    contemplate
nell'articolo 2, comma 1, del  presente  decreto,  di  versamento  di
quote del TFR a Fondi pensione ovvero di trasformazione di quote  del
TFR in strumenti finanziari attribuiti a Fondi pensione; 
    o) "decreto n. 124 del 1993": il decreto  legislativo  21  aprile
1993, n. 124. 
    

          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 71, commi 1  e 2, della
          legge  17  maggio  1999,   n. 144   (Misure in materia   di
          investimenti,  delega al Governo  per  il riordino    degli
          incentivi     all'occupazione  e    della  normativa    che
          disciplina   l'INAIL,    nonche'   disposizioni   per    il
          riordino degli enti previdenziali):
            "Art.  71  (Trasformazione  in   titoli  del  trattamento
          di    fine  rapporto).  -   1. Il Governo   e' delegato  ad
          emanare, entro  tre mesi dalla data  di entrata  in  vigore
          della  presente    legge,  uno   o piu' decreti legislativi
          aventi per oggetto l'utilizzo  dell'accantonamento  annuale
          al  trattamento    di fine rapporto (TFR), di  cui all'art.
          2120  del  codice   civile,   per   sviluppare   le   forme
          pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n.  124,  ed alla legge 8 agosto   1995,  n.
          335,  di seguito  denominate  ''Fondi  pensione'',  secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    previsione,  in   alternativa   al   versamento  in
          contanti dell'accantonamento annuale e previo  accordo  fra
          le  fonti  istitutive di Fondi pensione, e con il  consenso
          espresso in forma esplicita del  lavoratore    interessato,
          dell'attribuzione      ai   Fondi   pensione   di strumenti
          finanziari  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   decreto
          legislativo   24    febbraio  1998,   n.  58,  di   seguito
          denominati ''strumenti  finanziari'',  di  congruo   valore
          emessi    dall'impresa debitrice del TFR ovvero da societa'
          controllate o controllanti  della  stessa  o    controllate
          dallo  stesso soggetto  che controlla l'impresa, di seguito
          denominate ''societa'  del gruppo'', ovvero da  qualificati
          operatori finanziari;
            b) definizione,  nel rispetto  dei diritti  dei soci,  di
          modalita'  semplificate di emissione e di conversione degli
          strumenti finanziari in  partecipazione    al  capitale  di
          rischio    dell'emittente,  nonche'  di misure compensative
          idonee  a consentire il funzionamento dell'ipotesi prevista
          alla lettera a) nell'ambito di societa' del gruppo;
            c)   definizione   della   tipologia   degli    strumenti
          finanziari    da  emettere   e   delle relative   modalita'
          tecniche  di emissione  e  di eventuale   conversione,   in
          sede   di    contrattazione    aziendale.    Gli  strumenti
          finanziari sono  affidati al  gestore di  cui all'art.   6,
          comma  1,  lettere a)  , b)  e c), del  decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione  di  congruita'
          da  parte dello stesso e   manifestazione  della   relativa
          disponibilita'   a    riceverli; previsione  di  meccanismi
          idonei ad attribuire ai  gestori le opzioni sugli strumenti
          finanziari ed a semplificarne la negoziazione;
            d)    applicazione    del    regime  disciplinato   dalla
          presente   legge, limitatamente   alle   aziende   e     ai
          lavoratori  che  concordano  di devolvere ai Fondi pensione
          la  quota    non  ancora  impegnata, in base a disposizioni
          normative  o contratti  nazionali, del TFR    dell'anno  in
          corso   alla   data   di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi previsti dal  presente articolo  e  di   quello
          dei  tre  anni successivi,  con possibile concentrazione di
          un  importo   corrispondente anche in una o piu' operazioni
          da porre in essere nello stesso arco temporale;
            e) applicazione  del regime  tributario previsto per   il
          versamento  dell'accantonamento    annuale  del    TFR alle
          operazioni previste  alle lettere da a)  a d); applicazione
          dell'imposta di  registro in misura fissa per le operazioni
          medesime  e rilevanza delle stesse, se aventi per   oggetto
          l'emissione    di   partecipazioni al   capitale,  ai  fini
          dell'art. 1,  comma 1, del  decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n.    466,  con  possibile  estensione  del    regime
          previsto  dall'art.  6, comma 1,   dello   stesso  decreto,
          all'ingresso  di  qualificati   operatori finanziari    nel
          capitale      dell'impresa    emittente;   estensione   del
          medesimo regime anche   agli aumenti  di  capitale  e,    a
          decorrere  dalla  conversione, alle emissioni   di prestiti
          obbligazionari, convertibili  in  azioni,  non  finalizzati
          all'emissione  di  strumenti  finanziari,  se  dedicati  al
          versamento del TFR ai Fondi pensione;
            f)   previsione,   nel   caso    di    mancato    ricorso
          all'emissione   di strumenti  finanziari,   della  messa  a
          disposizione   dell'impresa debitrice  della  garanzia  che
          assiste  il   TFR, di cui all'art. 2 della legge 29  maggio
          1982, n. 297,   per  un  importo  corrispondente    al  TFR
          versato   in contanti  a Fondi  pensione, a  condizione che
          lo stesso venga   sostenuto  con    l'accensione  di    uno
          specifico    finanziamento a cio'  dedicato;  trasferimento
          di  tale   garanzia   al Fondo   pensione  nell'ipotesi  di
          emissione  di  strumenti   finanziari in forma di titoli di
          debito;
            g) per le imprese con numero  di dipendenti  inferiore  a
          50  in media d'anno,  che non  procedono  all'emissione  di
          strumenti  finanziari, elevazione in funzione  compensativa
          della misura dell'accantonamento previsto nell'art. 13  del
          decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124, e  successive
          modificazioni,   in   relazione   agli   oneri   finanziari
          connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti
          del TFR;
            h)  definizione  degli incentivi di cui alle lettere e) e
          g) entro il limite massimo   di lire    50  miliardi    per
          l'anno  1999    e  di   lire 100 miliardi annue a decorrere
          dall'anno 2000;
            i)  previsione     di  misure  di   coordinamento      ed
          armonizzazione,  nella  salvaguardia delle   quote di   TFR
          gia'  destinate ai  Fondi pensione, idonee a raccordare  le
          disposizioni della presente  legge con quelle del   decreto
          legislativo    21 aprile   1993, n.  124, e  della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  con    possibilita'  di  procedere
          all'emanazione  di  disposizioni integrative   e correttive
          entro   due anni dalla   data  di  entrata  in  vigore  dei
          decreti di cui al presente comma.
            2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
          deliberati dal Consiglio  dei ministri  e corredati  da una
          apposita relazione,  sono    trasmessi  alle    Camere  per
          l'espressione  del    parere  da   parte delle   competenti
          Commissioni    parlamentari    permanenti      entro     il
          sessantesimo  giorno  antecedente la   scadenza del termine
          previsto per l'esercizio della  relativa delega. In    caso
          di  mancato   rispetto del termine per  la trasmissione, il
          Governo  decade dall'esercizio della delega. Le  competenti
          Commissioni  parlamentari esprimono  il parere entro trenta
          giorni dalla data  di trasmissione. Qualora  il termine per
          l'espressione   del  parere    decorra   inutilmente,     i
          decreti legislativi possono essere comunque emanati".
          Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto  per    tempo limitato e  per oggetti  definiti. -
          L'art. 87, comma quinto,  della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi e
          di   emanare   i  decreti  aventi  valore  di  legge  ed  i
          regolamenti. - Il decreto legislativo 21  aprile  1993,  n.
          124,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante:
          "Disciplina  delle   forme  pensionistiche   complementari,
          a    norma dell'art. 3,  comma 1, lettera  v), della  legge
          23 ottobre  1992, n.  421",  e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.    97  del    27  aprile  1993,  supplemento
          ordinario. -   La legge   8  agosto    1995,  n.    335,  e
          successive  modifiche    ed integrazioni, recante: "Riforma
          del sistema pensionistico  obbligatorio  e  complementare",
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.  190  del    16
          agosto   1995,  supplemento  ordinario.    -    Il  decreto
          legislativo  24   febbraio 1998,   n.   58, e    successive
          modifiche  ed  integrazioni  recante    "Testo  unico delle
          disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria, ai
          sensi  degli   articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
          n. 52", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   71  del
          26  marzo    1998,  supplemento ordinario. -   Per il testo
          dell'art. 71, commi 1 e 2,  della legge 17 maggio 1999,  n.
          144, si veda in nota al titolo.
          Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  2120  del  codice  civile, e' il
          seguente:
            "Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
          - In ogni caso  di  cessazione  del  rapporto    di  lavoro
          subordinato,  il  prestatore di  lavoro  ha diritto  ad  un
          trattamento   di fine   rapporto.   Tale  trattamento    si
          calcola  sommando per  ciascun anno  di servizio  una quota
          pari    e  comunque    non  superiore  all'importo    della
          retribuzione dovuta   per   l'anno  stesso    divisa    per
          13,5.    La    quota    e' proporzionalmente ridotta per le
          frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni
          di mese uguali  o  superiori  a  quindici  giorni.    Salvo
          diversa      previsione   dei  contratti  collettivi     la
          retribuzione annua,   ai   fini del    comma    precedente,
          comprende  tutte   le  somme, compreso l'equivalente  delle
          prestazioni  in natura,   corrisposte in  dipendenza    del
          rapporto    di  lavoro   a titolo   non occasionale   e con
          esclusione di quanto e' corrisposto a  titolo  di  rimborso
          spese.   In   caso   di sospensione  della  prestazione  di
          lavoro  nel  corso dell'anno per una   delle cause  di  cui
          all'art. 2110,  nonche' in caso di  sospensione  totale   o
          parziale    per   la    quale  sia  prevista l'integrazione
          salariale, deve essere computato nella retribuzione di  cui
          al   primo   comma   l'equivalente   della  retribuzione  a
          cui   il lavoratore avrebbe  avuto    diritto  in  caso  di
          normale svolgimento del rapporto di lavoro.  Il trattamento
          di  cui   al precedente  primo comma,  con esclusione della
          quota  maturata  nell'anno,  e'   incrementato,   su   base
          composta,  al 31 dicembre di  ogni anno, con l'applicazione
          di  un tasso costituito dall'1,5 per  cento in misura fissa
          e dal 75 per  cento dell'aumento dell'indice    dei  prezzi
          al    consumo   per le   famiglie  di operai  ed impiegati,
          accertato  dall'ISTAT,  rispetto   al  mese   di   dicembre
          dell'anno  precedente.    Ai fini   della applicazione  del
          tasso di  rivalutazione di   cui al  comma  precedente  per
          frazioni  di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello
          risultante nel mese  di cessazione del rapporto  di  lavoro
          rispetto  a    quello di dicembre  dell'anno precedente. Le
          frazioni di mese  uguali o   superiori a   quindici  giorni
          si  computano   come mese intero.  Il prestatore di lavoro,
          con almeno otto anni di servizio presso  le  stesso  datore
          di  lavoro,  puo'    chiedere, in costanza di   rapporto di
          lavoro,  una  anticipazione  non  superiore   al   70   per
          cento    sul  trattamento cui avrebbe   diritto nel caso di
          cessazione del rapporto alla data della richiesta.
            Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i  limiti
          del  10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente
          comma, e comunque del 4 per cento  del  numero  totale  dei
          dipendenti.
            La  richiesta  deve  essere giustificata dalla necessita'
          di:
            a) eventuali spese sanitarie   per terapie  e  interventi
          straordinari   riconosciuti   dalle   competenti  strutture
          pubbliche;
            b) acquisto della  prima casa di abitazione per  se'    o
          per i figli, documentato con atto notarile.
            L'anticipazione puo' essere  ottenuta una sola volta  nel
          corso  del  rapporto   di   lavoro e   viene   detratta,  a
          tutti gli  effetti,  dal trattamento di fine rapporto.
            Nell'ipotesi   di   cui    all'art.    2122  la    stessa
          anticipazione    e' detratta dall'indennita' prevista dalla
          norma medesima.   Condizioni di  miglior  favore    possono
          essere  previste  dai  contratti  collettivi    o da   atti
          individuali. I   contratti  collettivi    possono  altresi'
          stabilire criteri  di  priorita'  per l'accoglimento  delle
          richieste  di  anticipazione". - Per  il titolo del decreto
          legislativo  21  aprile    1993,  n.  124,    e  successive
          modifiche   ed    integrazioni,  si  veda  in    note  alle
          premesse. -  Per il titolo  della legge  8 agosto 1995,  n.
          335,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, si veda in
          note alle premesse. - Il    testo  dell'art.  6,  comma  1,
          lettere  a)    ,  b)  ,  e c) e   dell'art. 9   del decreto
          legislativo n. 124  del 1993   (per il titolo  del  decreto
          legislativo  si  veda    in  nota  alle  premesse),  e'  il
          seguente:
            "Art.  6     (Regime  delle     prestazioni   e   modelli
          gestionali).  -   1. I fondi pensione gestiscono le risorse
          mediante:
            a)     convenzioni      con    soggetti       autorizzati
          all'esercizio  dell'attivita'  di cui all'art. 1, comma  1,
          lettera c), della legge 2 gennaio  1991,   n.   1,   ovvero
          soggetti   che   svolgono  la  medesima attivita', con sede
          statutaria in uno dei  Paesi aderenti  all'Unione  europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento.
            b)    convenzioni  con    imprese   assicurative di   cui
          all'art. 2  del decreto  legislativo 17   marzo 1995,    n.
          174,    mediante ricorso   alle gestioni di cui  al ramo VI
          del punto A)  della tabella allegata  allo  stesso  decreto
          legislativo,  ovvero    con  imprese  svolgenti la medesima
          attivita', con sede in uno dei  Paesi  aderenti  all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
            c)   convenzioni   con  societa'  di gestione  dei  fondi
          comuni  di investimento mobiliare, di cui al titolo I della
          legge 23 marzo 1983, n. 77,   e  successive  modificazioni,
          che  a tal fine sono  abilitate a gestire  le  risorse  dei
          fondi    pensione  secondo   i   criteri   e   le modalita'
          stabiliti dal  Ministro  del tesoro  con proprio   decreto,
          tenuto  anche  conto    dei principi fissati dalla legge  2
          gennaio 1991, n. 1,    per  l'attivita'  di    gestione  di
          patrimoni    mediante  operazioni  aventi ad oggetto valori
          mobiliari".
            "Art. 9  (Fondi pensione aperti).  - 1. I  soggetti con i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art.  6,  comma 1, nonche' le  societa' di gestione di
          cui alla    legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni      ed   integrazioni,   ferme  restando  le
          disposizioni previste  per la  sollecitazione al   pubblico
          risparmio,  possono    istituire    forme    pensionistiche
          complementari  mediante  la costituzione di appositi fondi,
          nel  rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma  2,
          e 6, comma 2.
            2.    Detti    fondi  sono    aperti   all'adesione   dei
          destinatari  delle disposizioni   del   presente    decreto
          legislativo  per  i  quali  non sussistano o non operino le
          fonti  istitutive  di  cui  all'art.  3, comma 1, ovvero si
          determinino le condizioni di cui all'art.    10,  comma  1,
          lettera  b);    ove  non sussistano   o non operino diverse
          previsioni in merito alla  costituzione di fondi   pensione
          ai  sensi    dei  precedenti articoli,   la   facolta'   di
          adesione ai  fondi  aperti  puo'  essere prevista     anche
          dalle      fonti   istitutive     su   base    contrattuale
          collettiva.
            3. Ferma    restando  l'applicazione  delle  norme    del
          presente  decreto legislativo   in  tema  di finanziamento,
          prestazioni  e  trattamento tributario,    l'autorizzazione
          alla    costituzione    e  all'esercizio   e' rilasciata ai
          sensi dell'art. 4,   comma 3, dalla  commissione    di  cui
          all'art.  16,    d'intesa  con le   rispettive Autorita' di
          vigilanza sui soggetti   promotori dei    fondi    pensione
          aperti".  -  Il testo  degli articoli 3, commi 1, 2 e 9 del
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.   124   (per il
          titolo del  decreto legislativo   si veda   in note    alle
          premesse), e' il seguente:
            "Art.   3      (Istituzione  delle  forme  pensionistiche
          complementari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9,  le
          fonti  istitutive  delle forme pensionistiche complementari
          sono le seguenti:
            a)  contratti e  accordi  collettivi, anche    aziendali,
          ovvero,   in mancanza, accordi fra lavoratori,  promossi da
          sindacati firmatari di contratti    collettivi    nazionali
          di    lavoro,    accordi,    anche interaziendali  per  gli
          appartenenti  alla  categoria  dei  quadri, promossi  dalle
          organizzazioni sindacali  nazionali  rappresentative  della
          categoria  membri del  Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro;
            b)    accordi  fra   lavoratori autonomi   o fra   liberi
          professionisti,  promossi    da      loro    sindacati    o
          associazioni   di  rilievo  almeno regionale;
            c)  regolamenti   di enti  o aziende,  i cui  rapporti di
          lavoro non siano  disciplinati   da  contratti   o  accordi
          collettivi,  anche aziendali;
            cbis ) accordi  fra soci lavoratori di  cooperative    di
          produzione  e lavoro,  promossi da  associazioni  nazionali
          di rappresentanza   del  movimento  cooperativo  legalmente
          riconosciute.
            2.  Per    il personale dipendente dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del    decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,  n.     29,  le    forme
          pensionistiche   complementari possono    essere  istituite
          mediante  i    contratti collettivi   di cui al  titolo III
          del  medesimo  decreto  legislativo.  Per    il   personale
          dipendente  di    cui  all'art. 2, comma   4, del  medesimo
          decreto  legislativo le  forme pensionistiche complementari
          possono    essere  istituite    secondo  le    norme    dei
          rispettivi  ordinamenti,    ovvero,  in  mancanza, mediante
          accordi  tra  i  dipendenti   stessi   promossi   da   loro
          associazioni".
            "Art. 9  (Fondi pensione aperti).  - 1. I  soggetti con i
          quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
          dell'art.  6,  comma 1, nonche' le  societa' di gestione di
          cui alla    legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
          modificazioni      ed   integrazioni,   ferme  restando  le
          disposizioni previste  per la  sollecitazione al   pubblico
          risparmio,  possono    istituire    forme    pensionistiche
          complementari  mediante  la costituzione di appositi fondi,
          nel  rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma  2,
          e 6, comma 2.
            2.    Detti    fondi  sono    aperti   all'adesione   dei
          destinatari  delle disposizioni   del   presente    decreto
          legislativo  per  i  quali  non sussistano o non operino le
          fonti  istitutive  di  cui  all'art.  3, comma 1, ovvero si
          determinino le condizioni di cui all'art.    10,  comma  1,
          lettera  b);    ove  non sussistano   o non operino diverse
          previsioni in merito alla  costituzione di fondi   pensione
          ai  sensi    dei  precedenti articoli,   la   facolta'   di
          adesione ai  fondi  aperti  puo'  essere prevista     anche
          dalle      fonti   istitutive     su   base    contrattuale
          collettiva.
            3. Ferma    restando  l'applicazione  delle  norme    del
          presente  decreto legislativo   in  tema  di finanziamento,
          prestazioni  e  trattamento tributario,    l'autorizzazione
          alla    costituzione    e  all'esercizio   e' rilasciata ai
          sensi dell'art. 4,   comma 3, dalla  commissione    di  cui
          all'art.  16,    d'intesa  con le   rispettive Autorita' di
          vigilanza  sui  soggetti  promotori    dei  fondi  pensione
          aperti".  -  Per  il    titolo  del  decreto legislativo 24
          febbraio  1998,  n.  58,     e  successive   modifiche   ed
          integrazioni,  si  veda in note   alle premesse. - Il testo
          dell'art.  37 del testo unico della Finanza (per  il titolo
          si veda in nota alle premesse), e' il seguente:
            "Art.     37  (Struttura     dei   fondi      comuni   di
          investimento).  -  1. Il Ministro del  tesoro, del bilancio
          e    della  programmazione  economica,  con     regolamento
          adottato    sentite    la Banca   d'ltalia   e la   CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo:
               a) all'oggetto dell'investimento;
            b) alle categorie   di  investitori  cui  e'    destinata
          l'offerta delle quote;
            c)  alle modalita'   di partecipazione ai fondi aperti  e
          chiusi, con particolare  riferimento  alla  frequenza    di
          emissione  e rimborso delle quote,  all'eventuale ammontare
          minimo delle  sottoscrizioni e  alle procedure da seguire;
               d) all'eventuale durata minima e massima.
            2.  Il  regolamento  previsto  dal  comma  1   stabilisce
          inoltre:
            a)  le  ipotesi  nelle  quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
            b) i   casi in cui e'    possibile  derogare  alle  norme
          prudenziali  di  contenimento    e  di    frazionamento del
          rischio stabilite  dalla Banca d'Italia,  avendo   riguardo
          anche    alla   qualita'   e   all'esperienza professionale
          degli investitori;
            c) le  scritture contabili, il  rendiconto e i  prospetti
          periodici che le   societa'  di    gestione  del  risparmio
          redigono,  in   aggiunta a quanto prescritto per le imprese
          commerciali,  nonche'  gli  obblighi  di  pubblicita'   del
          rendiconto e dei prospetti periodici;
            d) le  ipotesi nelle  quali la societa'  di gestione  del
          risparmio   deve       chiedere     l'ammissione       alla
          negoziazione      in    un      mercato  regolamentato  dei
          certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
            e)   i     requisiti  e     i  compensi    degli  esperti
          indipendenti indicati nell'art. 6, comma   1), lettera  c),
          numero  5)".  -   Il testo dell'art.   67, commi 1 e 2, del
          testo unico della Finanza (per il titolo si  veda  in  note
          alle premesse), e' il seguente:
            "Art.  67   (Riconoscimento dei mercati).  - 1. La CONSOB
          iscrive in  un'apposita    sezione  dell'elenco    previsto
          dall'art.    63,  comma    2,  i  mercati     regolamentati
          riconosciuti  ai   sensi   dell'ordinamento comunitario.
            2.  La CONSOB,   previa   stipula di   accordi    con  le
          corrispondenti  autorita', puo'  riconoscere mercati esteri
          di   strumenti finanziari,  diversi  da    quelli  inseriti
          nella sezione prevista  dal comma  1, al fine di estenderne
          l'operativita' sul territorio della Repubblica". - Il testo
          dell'art.  1,  comma 2,  del testo unico della Finanza (per
          il titolo vedasi nota alle premesse), e' il seguente:
             "2 Per ''strumenti finanziari'' si intendono:
            a)  le azioni  e gli   altri titoli   rappresentativi  di
          capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
            b) le obbligazioni, i titoli di  Stato e gli altri titoli
          di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
               c) le quote di fondi comuni di investimento;
            d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
            e)    qualsiasi altro   titolo normalmente  negoziato che
          permetta di acquisire   gli   strumenti   indicati    nelle
          precedenti  lettere  e  i relativi indici;
            f) i  contratti ''futures''  su strumenti  finanziari, su
          tassi  di  interesse, su   valute, su merci  e sui relativi
          indici;  anche quando l'esecuzione  avvenga attraverso   il
          pagamento  di differenziali  in contanti;
            g)  i  contratti di scambio a pronti  e a termine (swaps)
          su tassi di interesse, su  valute, su   merci nonche'    su
          indici   azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione
          avvenga  attraverso  il  pagamento  di   differenziali   in
          contanti.
            h)   i   contratti  a  termine    collegati  a  strumenti
          finanziari, a tassi di interesse,  a valute, a merci  e  ai
          relativi  indici,    anche  quando  l'esecuzione    avvenga
          attraverso  il  pagamento  di differenziali  in contanti;
            i) i  contratti di opzione  per acquistare o vendere  gli
          strumenti indicati  nelle precedenti  lettere e  i relativi
          indici, nonche'   i contratti  di  opzione  su  valute,  su
          tassi  d'interesse,  su merci e sui relativi  indici, anche
          quando  l'esecuzione  avvenga attraverso   il pagamento  di
          differenziali in contanti;
            j)   le   combinazioni   di   contratti   o   di   titoli
          indicati  nelle precedenti lettere".