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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal: 29-4-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di  settore
in relazione ai vari settori economici; 
  Visto l'articolo 3, comma 121, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno  dichiarato  ricavi
derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui  all'articolo
53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla  lettera  c),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  o  compensi
derivanti dall'esercizio di  arti  e  professioni  di  ammontare  non
superiore   a   lire   dieci   miliardi   sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione finanziaria i dati  contabili  ed  extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore; 
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  18  aprile  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3
luglio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  153  alla
Gazzetta Ufficiale n. 176  del  30  luglio  1997,  5  dicembre  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 299 del  24  dicembre  1997,  10  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del  14
marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per  gli  studi
di settore relativi ad attivita' imprenditoriali  nel  settore  delle
manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; 
  Visto il  decreto  direttoriale  10  agosto  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale  n.  201  del  29
agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli  studi
di settore relativi ad attivita' imprenditoriali  nel  settore  delle
manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; 
  Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni  per  la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario  e  per
il   funzionamento    dell'amministrazione    finanziaria,    nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario; 
  Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della  citata  legge
n. 146 del 1998, il quale prevede  che  con  i  regolamenti  previsti
dall'articolo 3, comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli  studi
di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10  ed
al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,   il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e    la
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999; 
  Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al  quale
nell'articolo 1,  comma  1,  andrebbe  sostituita  l'espressione:  "a
partire dagli" con l'articolo: "agli" non  puo'  essere  recepito  in
quanto gli studi di settore si applicano agli  accertamenti  relativi
al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a
quelli successivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999. 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                 Applicazione degli studi di settore 
 
  1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della
legge  8  maggio  1998,  n.  146,  si  applicano  a   partire   dagli
accertamenti relativi al  periodo  d'imposta  nel  quale  entrano  in
vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009  gli  studi  di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre del periodo d'imposta nel  quale  entrano  in  vigore.  Per
l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al  31
dicembre. (5) (6) 
  1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore  devono  essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del  periodo
d'imposta  nel  quale  entrano  in  vigore.  Eventuali  integrazioni,
indispensabili per tenere  conto  degli  andamenti  economici  e  dei
mercati, con  particolare  riguardo  a  determinati  settori  o  aree
territoriali, o per aggiornare o  istituire  gli  indicatori  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono  essere
pubblicate in Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  marzo  del  periodo
d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. ((8)) 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma  8,  della  citata
legge n. 146 del 1998,  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Per
l'anno 2006, il termine di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che "Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, in deroga all'articolo 1,  comma  1,  secondo  periodo,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010  il  termine  entro  il
quale gli studi di settore devono essere  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e' fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31  marzo
2011". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui  al  comma  1,
secondo periodo, del presente articolo e' prorogato  al  31  dicembre
2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 5, comma 1 del
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni  dalla  L.  26
aprile 2012, 44 ha disposto  (con  l'art.  10,  comma  13)  che  "Con
riferimento   all'annualita'   2011,   le    integrazioni    previste
dall'articolo 1,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  devono  essere  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012".