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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1999, n. 96

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2001)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-5-2001
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.