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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 1998, n. 510

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'articolo 16, lettera a) e lettera b) , del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonchè le modalità di attuazione e i programmi del corso.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2006)
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Testo in vigore dal:  3-3-1999 al: 10-3-2006
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante: "Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria";
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 giugno 1998, prot.
n. 109/98;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 9397-6/4-15 del 30 dicembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Nomina a vice sovrintendente
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria si consegue, nel limite del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teoricopratico e superamento del successivo corso di formazione tecnicoprofessionale di cui all'articolo 8, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il testo del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995.
- Il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n.
216, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinchè le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1,
delle legge 15 dicembre 1990, n. 395), è il seguente:
"Art. 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno pe r esame teoricopratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnicoprofessionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;
b) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnicoprofessionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a ''buonò'.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a), rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)".
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibrerazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le normne generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il testo del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994.