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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1999, n. 7

Disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 74 (in G.U. 27/03/1999, n.72).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1999)
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Testo in vigore dal: 27-1-1999
al: 27-3-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  partecipazione dell'Italia agli interventi del
Fondo  monetario  internazionale per fronteggiare in via immediata la
grave   crisi   finanziaria  riguardante  il  Brasile,  predisponendo
peraltro  uno  strumento  giuridico  che  consenta  anche in analoghe
situazioni,  e  secondo  gli  impegni  internazionali dell'Italia, la
tempestiva concessione della garanzia dello Stato ai prestiti erogati
dalla  Banca centrale per le esigenze di intervento dello stesso tipo
nei confronti di altri Paesi aderenti al FMI;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
  1.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  puo'  concedere  la garanzia per il rimborso del capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del
cambio,  su  linee  di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore
dei  Paesi  membri  del  Fondo  monetario  internazionale  (FMI)  che
rispettino  le  condizioni  previste  dai  programmi  di  risanamento
economico   approvati   dal  Fondo  stesso,  qualora  si  verifichino
circostanze   impreviste  sul  piano  internazionale  che  richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione
dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.
  2.  Ai  relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo
7,  secondo  comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione  alle  apposite unita' previsionali 3.1.2.17 "garanzie di
cambio"  e  3.2.2.2  "garanzie  dello Stato", iscritte nello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  1999 e corrispondenti per gli
esercizi successivi.