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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998, n. 187

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/2015)
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Testo in vigore dal: 17-8-1998
al: 25-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 2; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702; 
  Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26; 
  Visto l'articolo 29 del  decreto-legge  14  aprile  1978,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271; 
  Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146; 
  Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 1997; 
  Sentita la conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere
della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e' scaduto il termine per l'emissione  del  parere
della  competente   commissione   parlamentare   del   Senato   della
Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Determinazione del contributo 
  1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge  24
aprile 1941, n. 392,  e'  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica,   e
dell'interno, sulla base dei consuntivi  delle  spese  effettivamente
sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno. 
  2. La richiesta di contributo da parte dei  comuni,  unitamente  al
rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al  Ministero
di grazia e giustizia, e' presentata al presidente della  commissione
di  manutenzione  territorialmente  competente  entro  il  15  aprile
dell'anno successivo. Della presentazione  della  richiesta  e'  data
immediata notizia al presidente della corte di appello. 
  3. La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al  Ministero  entro
trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio
di ciascun anno, unitamente al  parere  formulato  dalle  commissioni
medesime. Copia della richiesta  e'  trasmessa  al  presidente  della
corte di appello. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note al preambolo: 
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
             Puo' inviare messaggi alle Camere. 
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione. 
            Autorizza la presentazione alle  Camere  dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
            Promulga le leggi ed emana i  decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato. 
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i  trattati   internazionali,   previa,   quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
            Ha il comando delle Forze armate, presiede  il  Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
             Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
             Conferisce le onorificenze della Repubblica". 
            - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  17  della
          legge numero 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
            "2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari". 
            - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997
          (Delega al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali per  la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa) nonche' dei numeri 21 e 76 dell'allegato  1
          alla stessa legge: 
            "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31  gennaio  di  ogni
          anno, presenta al Parlamento un disegno  di  legge  per  la
          delegificazione   di   norme    concernenti    procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio  della   potesta'   regolamentare   nonche'   i
          procedimenti  oggetto  della   disciplina,   salvo   quanto
          previsto alla lettera  a)  del  comma  5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione   della   semplificazione    dei    procedimenti
          amministrativi. 
            2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma  1,  il
          Governo individua i  procedimenti  relativi  a  funzioni  e
          servizi che, per le loro  caratteristiche  e  per  la  loro
          pertinenza alle  comunita'  territoriali,  sono  attribuiti
          alla potesta' normativa delle regioni e degli enti  locali,
          e indica i principi che restano regolati  con  legge  della
          Repubblica ai sensi degli articoli  117,  primo  e  secondo
          comma, e 128 della Costituzione. 
            3. I regolamenti sono emanati con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   di
          concerto con il Ministro  competente,  previa  acquisizione
          del parere delle competenti commissioni parlamentari e  del
          Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su  richiesta
          del Ministro competente, riunioni  tra  le  amministrazioni
          interessate.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
            4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
          successivo  alla  data  della  loro   pubblicazione   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
            5. I regolamenti si  conformano  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
            a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e  di
          quelli che agli stessi risultano  strettamente  connessi  o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          raggruppare competenze diverse ma confluenti in  una  unica
          procedura; 
            b)  riduzione  dei  termini  per   la   conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
            c) regolazione uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
            d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi  e
          accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita',  anche  riunendo  in  una  unica  fonte
          regolamentare,  ove  cio'  corrisponda   ad   esigenze   di
          semplificazione e  conoscibilita'  normativa,  disposizioni
          provenienti  da  fonti  di  rango   diverso,   ovvero   che
          pretendono particolari procedure, fermo restando  l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse; 
            e) semplificazione e  accelerazione  delle  procedure  di
          spesa e contabili anche  mediante  adozione  ed  estensione
          alle fasi di integrazione  dell'efficacia  degli  atti,  di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni; 
            f) trasferimento ad organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
            g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
          di verifica e controllo; 
            h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine
          del procedimento,  di  mancata  o  ritardata  adozione  del
          provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli
          obblighi  e  delle  prestazioni  da  parte  della  pubblica
          amministrazione,  di  forme  di  indennizzo  automatico   e
          forfettario  a   favore   dei   soggetti   richiedenti   il
          provvedimento; contestuale individuazione  delle  modalita'
          di pagamento e degli uffici che  assolvono  all'obbligo  di
          corrispondere   l'indennizzo,   assicurando   la    massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate  e  la  massima  celerita'  nella   corresponsione
          dell'indennizzo stesso. 
            6. I servizi di controllo interno  compiono  accertamenti
          sugli  effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa. 
            7. Le regioni a statuto  ordinario  regolano  le  materie
          disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto  dei  principi
          desumibili  dalle  disposizioni  in  essi  contenute,   che
          costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
          Tali disposizioni operano direttamente nei  riguardi  delle
          regioni fino  a  quando  esse  non  avranno  legiferato  in
          materia. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le regioni a statuto  speciale  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  ad
          adeguare i rispettivi ordinamenti alle  norme  fondamentali
          contenute nella legge medesima. 
            8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
          rispetto dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al
          presente articolo, quali norme generali  regolatrici,  sono
          emanati appositi regolamenti ai sensi dell'art.  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  disciplinare  i
          procedimenti di cui all'allegato  1  alla  presente  legge,
          nonche' le seguenti materie: 
            a) sviluppo e programmazione del  sistema  universitario,
          di cui alla legge 7  agosto  1990,  n.  245,  e  successive
          modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
          cui alla legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
          modificazioni; 
            b) composizione e  funzioni  degli  organismi  collegiali
          nazionali e locali di rappresentanza  e  coordinamento  del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta; 
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme  sono  finalizzate   a   garantire
          l'accesso agli studi universitari agli  studenti  capaci  e
          meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di  abbandono
          degli   studi,   a    determinare    percentuali    massime
          dell'ammontare complessivo  della  contribuzione  a  carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato  per  le  universita',  graduando  la   contribuzione
          stessa,  secondo  criteri  di   equita',   solidarieta'   e
          progressivita' in relazione alle condizioni economiche  del
          nucleo  familiare,   nonche'   a   definire   parametri   e
          metodologie adeguati per  la  valutazione  delle  effettive
          condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di  cui
          alla presente lettera sono soggette a  revisione  biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari; 
            d) procedure per il conseguimento del titolo  di  dottore
          di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento  di
          approvazione degli atti dei  concorsi  per  ricercatore  in
          deroga all'art. 5, comma 9, de1la legge 24  dicembre  1993,
          n. 537; 
            e)  procedure   per   l'accettazione   da   parte   delle
          universita' di eredita', donazioni e  legati,  prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia. 
            9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e  c),
          sono emanati previo parere delle  commissioni  parlamentari
          competenti per materia. 
            10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme  di  cui
          al comma 8, lettera  c),  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge  2
          dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche  nelle  more  della
          costituzione della Consulta nazionale per il  diritto  agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 
            11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
          propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
          di delegificazione necessarie alla  compilazione  di  testi
          unici  legislativi   o   regolamentari,   con   particolare
          riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
          presente legge. In sede di prima attuazione della  presente
          legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine
          di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore  dei
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4,  norme  per  la
          delegificazione delle materie di cui all'art. 4,  comma  4,
          lettera c), non  coperte  da  riserva  assoluta  di  legge,
          nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i  settori
          di cui al medesimo art.  4,  comma  4,  lettera  c),  anche
          attraverso  le   necessarie   modifiche,   integrazioni   o
          abrogazioni di norme,  secondo  i  criteri  previsti  dagli
          articoli 14 e 17 e dal presente articolo". 
                                                          "Allegato 1 
                        (previsto dall'art. 20, comma 8) 
             (Omissis). 
            2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo
          per le spese di gestione degli uffici giudiziari: 
            legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni; 
              legge 25 giugno 1956, n. 702; 
              legge  15  febbraio   1957,   n.   26,   e   successive
          modificazioni. 
             (Omissis)". 
            - La legge n. 392/1941, reca:  "Trasferimento  ai  comuni
          del  servizio  dei  locali  e  dei  mobili   degli   uffici
          giudiziari". 
            -  La  legge  n.  702/1956,  reca:  "Attribuzione   delle
          facolta' ai comuni, sedi di uffici giudiziari, di  disporre
          di una parte del  contributo  corrisposto  dallo  Stato  in
          applicazione dell'art. 2 della legge  24  aprile  1941,  n.
          392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n.  703,  per
          costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti  e
          restauri generali di edifici giudiziari". 
            - La legge n. 26/1957, reca: "Concessione  di  contributi
          integrativi  dello  Stato  per  il  servizio   dei   locali
          giudiziari". 
            - Si riporta il testo dell'art. 29 del  decreto-legge  14
          aprile 1978, n. 111, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 10 giugno 1978, n.  271  (Provvedimenti  urgenti  per
          l'amministrazione della giustizia): 
            "Art. 29. - Il Ministero di grazia e  giustizia  provvede
          direttamente  ed  autonomamente,  senza  necessita'   della
          preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello
          Stato in ordine all'indispensabilita' della fornitura, alle
          spese necessarie per le  attrezzature  degli  uffici  della
          giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973,  n.  28,  e  a
          quelle     conseguenti     agli     obblighi      derivanti
          dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n.  98,  sulla
          tutela della riservatezza e  della  liberta'  e  segretezza
          delle comunicazioni. 
            Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  puo'   provvedere
          direttamente, in economia  o  a  trattativa  privata,  alle
          spese di cui al precedente comma, oltre a  quelle  relative
          alla microfilmatura  di  atti,  qualora  sia  accertata  la
          opportunita' di omettere le formalita' del pubblico incanto
          o della licitazione privata. 
            E' fatto obbligo di richiedere il  parere  preventivo  di
          congruita'  al  Provveditorato  generale  dello   Stato   o
          all'ufficio tecnico erariale". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge  n.
          146/1980  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato): 
            "Art. 28. - Nell'ambito degli  investimenti  che  possono
          essere effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa  in
          materia di finanza locale, i comuni possono  contrarre  con
          la Cassa depositi e  prestiti  mutui  per  l'esecuzione  di
          costruzioni   di   nuovi    edifici    giudiziari    ovvero
          ricostruzioni,      ristrutturazioni,      sopraelevazioni,
          completamenti,  ampliamenti  o  restauri  di   edifici   di
          proprieta' comunale, destinati o da  destinare  a  sede  di
          uffici  giudiziari,  nonche'  per   l'acquisto,   anche   a
          trattativa  privata,  di  edifici  in  costruzione  o  gia'
          costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare
          o ampliare per  renderli  idonei  all'uso  giudiziario,  da
          adibire a sedi di uffici giudiziari. 
            I  comuni  possono,  altresi',  contrarre  con  la  Cassa
          depositi e prestiti mutui per maggiori oneri  derivanti  da
          costruzioni, ricostruzioni,  sopraelevazioni,  ampliamenti,
          restauri o manutenzione straordinaria di edifici  destinati
          a casa mandamentale. 
            Ai fini della concessione dei mutui di cui ai  precedenti
          due commi, i  comuni  devono  allegare  alla  richiesta  di
          finanziamento  l'attestazione,  a  firma   del   segretario
          comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato
          il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia. 
            Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere,
          anche con la  collaborazione  dell'ANCI,  la  presentazione
          tempestiva  dei  progetti  e  a   fornire,   ove   occorra,
          l'assistenza  tecnica  necessaria  affinche',   nell'ambito
          delle predette disponibilita',  si  possa  raggiungere  nel
          1980 un impiego di lire 500 miliardi. 
            Se i comuni non sono piu' in grado di assumere  mutui  ai
          sensi  del  decreto-legge  10  novembre   1978,   n.   702,
          convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio  1979,
          n.  3,  l'onere  di  ammortamento  dei  mutui  di  cui   ai
          precedenti commi e'  assunto,  in  tutto  o  per  la  parte
          eccedente, a carico del bilancio dello Stato". 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          526/1982   (Provvedimenti   urgenti   per    lo    sviluppo
          dell'economia): 
            "Art. 19. - Lo stanziamento di cui alla legge  25  maggio
          1978, n. 230, sulla salvaguardia del  patrimonio  artistico
          delle citta' di Orvieto e Todi, gia' aumentato con l'art. 8
          della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  e'  ulteriormente
          aumentato per  l'esercizio  finanziario  1982  di  lire  10
          miliardi, di cui 6  miliardi  in  favore  della  citta'  di
          Orvieto e 4 miliardi in favore della citta' di Todi. 
            Per   finanziare   il   completamento   del   piano    di
          ricostruzione del comune di Pantelleria,  ivi  compresa  la
          diga foranea a protezione del porto e  relative  strutture,
          e' autorizzato il limite di  impegno  trentennale  di  lire
          4.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione  del
          Ministero dei lavori pubblici,  ai  sensi  della  legge  27
          ottobre 1951, n. 1402. 
            Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e
          manutenzione del duomo  di  Monreale,  del  chiosco  e  dei
          locali annessi e  della  cattedrale  di  Palermo  e  locali
          annessi, e' autorizzata la spesa di  lire  6  miliardi,  da
          ripartirsi rispettivamente in ragione  di  miliardi  3  per
          ciascuno dei due complessi". 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge  24  aprile
          1941, n. 392 (Trasferimento  ai  comuni  del  servizio  dei
          locali e dei mobili degli uffici giudiziari): 
            "Art. 2. - Le spese indicate nell'art. 1, sono  a  carico
          esclusivo dei  comuni  nei  quali  hanno  sede  gli  uffici
          giudiziari, senza alcun  concorso  nelle  stesse  da  parte
          degli   altri   comuni   componenti    la    circoscrizione
          giudiziaria. Ai detti  comuni  sedi  di  uffici  giudiziari
          sara' corrisposto invece dallo Stato,  a  decorrere  dal  1
          gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella
          misura  stabilita  nella  tabella  allegata  alla  presente
          legge. 
            I  contributi  stessi   potranno   essere   riveduti   ed
          eventualmente modificati annualmente, e  comunque  in  ogni
          momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto
          del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
          Ministri del tesoro e dell'interno. 
            I contributi suindicati potranno  essere  aumentati,  con
          legge, su proposta del Ministro per la grazia e  giustizia,
          di concerto con i Ministri per le finanze e per  l'interno,
          nel caso di costruzione,  ricostruzioni,  sorpraelevazioni,
          ampliamenti o restauri generali di palazzi di  giustizia  e
          relativo nuovo arredamento, sempre  che  tali  costruzioni,
          ricostruzioni,  sopraelevazioni,  ampliamenti  o   restauri
          siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati  con  legge
          su proposta del Ministro  per  la  grazia  e  giustizia  di
          concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno. 
            I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti  ed
          eventualmente modificati con decreto del  Ministro  per  la
          grazia e giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  per  le
          finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio".