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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1997, n. 150

Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1997)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  26-6-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica;
Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;
Visto l'articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che le modalità di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'imposta
1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Tale imposta è applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente "Provvedimenti per la ippicoltura" reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.
- Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.
- Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco". Il testo dell'art. 56, comma secondo, è il seguente: "È in facoltà tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Società italiana degli autori ed editori, con la quale, all'uopo, sarà stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro".
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sulla "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496" detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'"Imposta sugli spettacoli" stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione.
- Il D.M. 11 aprile 1988 recante "Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi" affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 è il seguente:
"81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 recante: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.