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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 maggio 1996, n. 358

Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1997)
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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-7-1996

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente: "Misure contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";
Visto l'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 concernente: "Norme per la profilassi della leucosi enzootica dei bovini", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1985 riguardante il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, recante modificazioni del decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1987;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1992 recante modificazioni al decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432, ed all'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982 riguardanti il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992;
Ritenuta l'urgenza di armonizzare la normativa nazionale sul controllo e il risanamento dalla leucosi bovina enzootica a quella della Unione europea, anche al fine di realizzare il libero scambio di animali fra i Paesi membri;
Considerato che l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, recita: "Il Ministro della sanità, con propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati";
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 18 gennaio 1995;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze generali del 20 luglio 1995 e del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

O b i e t t i v i
1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di bovini e di bufalini dell'intero territorio nazionale per conseguire la eradicazione della leucosi bovina enzootica.
2. Il piano nazionale di profilassi della leucosi bovina enzootica di cui al successivo art. 18, è diretto ai seguenti obiettivi:
a) l'eradicazione della leucosi bovina enzootica dagli allevamenti bovini e bufalini;
b) la protezione degli allevamenti indenni dalla leucosi bovina enzootica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.