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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 settembre 1987, n. 432

Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1988)
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Testo in vigore dal:  26-10-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico dei dipendenti delle unità sanitarie locali;
Vista la propria ordinanza del 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale è stato emanato l'accordo di lavoro per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che dispone la riserva dei fondi per gli anni 1985, 1986 e 1987 delle quote di Fondo sanitario nazionale, parte corrente, da utilizzare con vincolo di destinazione secondo programmi formulati dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto 9 luglio 1985 del Ministro della sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1985, n. 202, concernente le linee direttive per la formulazione dei programmi di utilizzazione delle quote del Fondo sanitario nazionale con vincolo di destinazione, a norma dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Visto il proprio decreto 21 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1985, concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;
Visto il parere n. 3/86 espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 7 marzo 1986, in merito alla ripartizione delle somme disponibili fra i vari settori d'interventi per l'esercizio 1986;
Considerato necessario modificare le disposizioni del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1985, per quanto concerne il compenso per le prestazioni veterinarie;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 1986, che modifica il decreto ministeriale 28 aprile 1979 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina;
Atteso che le prestazioni rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con le modalità e nella misura di cui al trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni;

Ritenuta

la necessità, ai fini dell'attuazione della bonifica sanitaria in argomento, di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori con quelli stabiliti per il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina dal decreto ministeriale 16 ottobre 1986 sopra citato; Decreta:

Art. 1


Le operazioni riguardanti l'esame sierologico dei bovini per l'attuazione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica vengono effettuate, contestualmente alle operazioni di profilassi pianificata della brucellosi e tubercolosi salvo incompatibilità tecnico-sanitaria.
L'esecuzione del prelievo di sangue, di norma, deve avvenire in una unica soluzione temporale, sia in attuazione del piano di risanamento della leucosi bovina enzootica, sia per le operazioni di profilassi della brucellosi e con il rispetto delle precauzioni sanitarie previste dall'art. 11 dell'ordinanza ministeriale 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982.
NOTE

Note alle premesse:
- La legge 9 giugno 1964, n. 615, reca norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
- La legge 23 gennaio 1968, n. 34, reca provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e ovicaprina, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche.
- La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, contiene norme per lo sviluppo della montagna.
- L'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985) stabilisce il fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali (leucosi bovina enzootica).
- Il D.M. 28 aprile 1979 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 20 novembre 1979.
- L'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) stabilisce l'applicazione delle norme e dei procedimenti in materia di accordi sindacali per i dipendenti delle UU.SS.LL.

Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 15 luglio 1982 (Norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica):
"Art. 11. - Nei casi in cui siano effettuati prelievi di sangue per qualsiasi scopo, iniezioni ipodermiche, intramuscolari o endovenose, interventi cruenti, in serie su animali della specie bovina, devono essere utilizzate, per ciascun animale, attrezzature nuove o sterilizzate o disinfettate in modo idoneo".