stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 ottobre 1995, n. 536

Regolamento recante modificazioni ai termini per la conclusione di procedimenti amministrativi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI, riguardanti le società fiduciarie e di revisione.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-1995
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-1-1996

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1993;
Ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, che hanno introdotto contrazioni dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 agosto 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI (società fiduciarie e di revisione), previsti nel decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è modificato come segue:
Numero Termine
d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- -
19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre 120
dell'attività fiduciaria e/o 1939, n. 1966
di revisione

20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre
autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 120
dell'attività fiduciaria e/o
di revisione

21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22
all'esercizio dell'attività aprile 1940, n. 531 40
fiduciaria e/o di revisione

23 Revoca per atto dell'autorità Legge 23 novembre
dell'autorizzazione 1939, n. 1966 40
all'esercizio di attività
fiduciaria e/o di revisione

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995

Registro n. 1 Industria, foglio n. 248 AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Il D.P.R. n. 361/1994 approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione. - Il D.M. n. 329/1993 approva il regolamento di

attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. - Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 361/1994 è il seguente: "Art. 2 (Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione). - 1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività di revisione sono autorizzati dal Ministero. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile

1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio

1968, n. 15 è comprovato:

a) per gli amministratori della società, il possesso

della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali,

ai sensi dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

b) per il personale della società, il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi

professionali, il possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione negli albi medesimi;

c) per i componenti del collegio sindacale,

l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2,

comma 1, punto 3, lettera c), del regio decreto 22 aprile

1940, n. 531. 4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta

giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il

concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di

autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi

giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato

un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato. 5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto

valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi,

contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione

mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2

gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai

sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attività istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione

speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della società richiedente. 6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di

cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le

disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 in materia di vigilanza e di sanzioni". "Art. 3 (Procedimenti sanzionatori). - 1. Salvo quanto

previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al

Ministero il bilancio annuale, o si rifiutano di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente

richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il

Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di

revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione. 2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti in materie di competenza del Ministro o di autorità

sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente

conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di

competenza di più Ministri, possono essere adottati con

decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti

debbano recare la denominazione di "regolamento", siano

adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo unico: - Per il D.M. n. 329/1993 si veda in nota alle premesse. L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI (Società fiduciarie e di revisione) sottoposto a modifica è il seguente: "ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI. (Omissis). Divisione VI (SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE) Numero Termine d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- - 19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre

dell'attività fiduciaria o 1939, n. 1966 di revisione 300 20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre

autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 dell'attività fiduciaria e/o di revisione 270 21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22

all'esercizio dell'attività aprile 1940, n. 531 fiduciaria e/o di revisione 150 (Omissis). 23 Revoca per atto dell'autorità Legge 23 novembre

dell'autorizzazione allo 1939, n. 1966 esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione 150". - La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle società fiduciarie e di revisione. - Il R.D. n. 531/1940 reca norme per l'attuazione della

legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.