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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 1995, n. 525

Regolamento recante le disposizioni occorrenti per l'applicazione dell'art. 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativo al versamento di una somma per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1995.
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-12-1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente alla data del 14 gennaio 1995, a condizione che si corrisponda una somma pari al 20 per cento di tali maggiori valori;
Visto l'art. 21, comma 3, del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si stabilisce che i soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 21 devono presentare apposita istanza all'ufficio delle entrate;
Visto l'art. 47 del predetto decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione di esso sono riservate all'erario;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994;
Visto l'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995 secondo cui le disposizioni occorrenti per l'applicazione del citato articolo sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze;
Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributi per il pagamento della somma prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995;
Visto l'art. 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, con cui il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995, è stato prorogato al 31 ottobre 1995;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 ottobre 1995, n. 440, con il quale il termine per il versamento della somma, prevista dal citato art. 21 del decreto-legge n. 41 del 1995 così come modificato dal citato art. 1 del decreto-legge n. 250 del 1995, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 1995;
Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate, con note dell'8 settembre 1995, n. 3388/UCL e del 16 ottobre 1995, n. 4086;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le società che hanno deliberato operazioni di fusione o scissione anteriormente al 14 gennaio 1995 e che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono, entro il 15 dicembre 1995, presentare apposita istanza in carta libera e conforme allo schema allegato al presente regolamento. L'istanza deve essere consegnata o spedita, in plico senza busta con raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale della società incorporante o beneficiaria alla data dell'istanza medesima.
2. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento sono riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari al 20 per cento degli importi determinati ai sensi dell'art. 2.
3. La predetta somma può essere versata in unica soluzione entro il 15 dicembre 1995.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 21 del D.L. n. 41/1995 si veda in nota alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 21 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85:
"1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 21 del predetto D.L.
n. 41/1995: "3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi".
- Si riporta l'art. 47 del predetto D.L. n. 41/1995:
"Art. 47 (Devoluzione erariale delle maggiori entrate).
- 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993: "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi a 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale".
- Si riporta l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994:
"Approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale; approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità di compilazione per la contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari o tramite delega alle aziende di credito, relative a contribuenti titolari e non di conto fiscale".
"Modalità di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito; approvazione dei modelli di riepilogo dell'accreditamento delle somme riscosse al concessionario".
- Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 della Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994: "Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto al concessionario delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale".
- Si riporta il comma 4 dell'art. 21 del D.L. n. 41/1995: "4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l'art. 21 del D.L. n. 41/1995:
"Art. 21 (Fusioni o scissioni societarie). - 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.
2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.
3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
- Si riporta il comma 27 dell'art. 1 del D.L. n. 250/1995:
"27. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19-bis, comma 1, le parole: '30 giugno 1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 ottobre 1995';
b) all'art. 21, comma 3, le parole '30 giugno 1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 ottobre 1995';
c) all'art. 22, comma 11, le parole '30 giugno 1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 ottobre 1995';
d) all'art. 43, commi 1, primo periodo, e 3, le parole: '30 giugno 1995' sono sostituite dalle seguenti: '31 ottobre 1995'".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 7 del D.L. n. 440/1995:
"2. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 1, comma 27, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 19-bis, comma 1, le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1995';
b) nell'art. 21, comma 3, primo periodo, le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1995';
c) nell'art. 22, comma 11, secondo periodo, le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1995';
d) nell'art. 23, comma 5, ultimo periodo, le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1995';
e) nell'art. 35, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: '31 ottobre 1995' sono sostituite dalle seguenti: '15 dicembre 1995'".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 21 del D.L. n. 41/1995 si veda in nota alle premesse.