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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 giugno 1995, n. 460

Regolamento di integrazione, per la procedura di rivalutazione dei provvedimenti relativi al settore delle attività produttive nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, concernente il regolamento per la determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'individuazione degli uffici responsabili della relativa istruttoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1995
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-11-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il proprio decreto 26 marzo 1993, n. 329, recante il regolamento relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che ha devoluto a questo Ministero la competenza relativa agli adempimenti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni recepite nel testo unico approvato con il decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in tema di agevolazioni alle attività produttive e di infrastrutture industriali nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, che, in relazione alla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, introduce per le gestioni escluse da tale soppressione un procedimento d'ufficio di rivalutazione delle fattispecie oggetto di pronunzie della Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota del 9 giugno 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione degli articoli 2 e 9 del decreto ministeriale 26 marzo
1993, n. 329, e dell'elenco dei procedimenti ad esso allegati.
1. L'elenco dei procedimenti di competenza della Direzione generale della produzione industriale allegato al decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, è integrato con i procedimenti indicati nell'allegata tabella 1 che, costituendo parte integrante del presente regolamento, stabilisce i termini entro cui i medesimi procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso e contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.
2. All'art. 2 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa.".
3. All'art. 9 del decreto ministeriale n. 329/1993 è aggiunto il seguente comma:
" 3. Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1995

Registro n. 1 Industria, foglio n. 238 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il D.M. 26 marzo 1993, n. 329 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990.
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Per il D.M. 26 marzo 1993, n. 329, si veda in nota al titolo.
- Il D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993.
- Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982), è stato pubblicato nel supp. ord. n. 23 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1990. Tale testo unico contiene anche il testo vigente delle disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.
- L'art. 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, così recita:
"Art. 24 (Procedure di controllo). - 1. Per le gestioni escluse dall'applicazione dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti o bilanci consuntivi, si pronunzia sulla regolarità della relativa gestione e riferisce al Parlamento sull'andamento e sui risultati di tutte le gestioni fuori bilancio con un'unica relazione, nella medesima sezione della relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato di cui all'art. 23 della presente legge.
2. In seguito alle pronunzie di cui al comma 1 le amministrazioni competenti e gli organi gestori sono tenuti a rivalutare le fattispecie oggetto delle pronunzie stesse e ad adottare i corrispondenti provvedimenti, da comunicare alla Corte dei conti. La rivalutazione costituisce un procedimento d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si conclude, quando riferita alle pronunzie di illegittimità degli atti, con un provvedimento espresso di annullamento o di conferma degli atti medesimi, soggetto al controllo della Corte dei conti in via preventiva. Ove detto provvedimento non intervenga nel termine di trenta giorni, o nel diverso termine previsto dalle leggi o dai regolamenti che riguardano le singole gestioni, gli atti dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e gli eventuali ulteriori effetti si producono nella diretta responsabilità dei soggetti che li hanno emessi".
Nota all'art. 1:
- Per il D.M. 26 marzo 1993, n. 329, si veda in nota al titolo. Il testo degli articoli 2 e 3 di detto decreto, come risultante a seguito delle modifiche di cui al presente decreto, è il seguente:
"Art. 2 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio). - 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della richiesta o della proposta.
3. Qualora il fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ai sensi del comma 1 sia una pronunzia della Corte dei conti, per data in cui l'Amministrazione ne ha notizia si intende quella della notifica formale della pronunzia stessa".
"Art. 9 (Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale). - 1. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale rispettivamente attribuiti, gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli uffici metrici provinciali, i distretti minerari, le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.
3. Relativamente agli atti già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Gestione separata terremoto, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, deve intendersi l'ufficio, facente parte degli uffici di detta gestione trasferiti al medesimo Ministero".