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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal:  19-1-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano già titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potrà essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.
2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.
4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (5) (6)
((7))
5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 20 maggio 1991, n. 158 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo è ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.