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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1995, n. 391

Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 103/1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, che ha reso esecutivo il regolamento delle radiocomunicazioni;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 375, di ratifica dell'accordo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965;
Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, approvativo della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, approvativo del regolamento di attuazione della legge n. 223/1990;
Riconosciuta l'esigenza di regolamentare la radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Impianti in onde corte - Autorizzazione
1. L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'autorizzazione è rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.
3. Il provvedimento di autorizzazione è adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine è comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.
4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. La diffusione di programmi in onde corte destinati all'estero può essere effettuata, a richiesta dei soggetti interessati, mediante l'utilizzazione di impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, se disponibili, disciplinata da apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".
- La legge n. 10/1985 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 223/1990 reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".