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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1995, n. 316

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/98/1995
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-8-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli atti, trasmessi in data 21 luglio 1995 all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, per l'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di rappresentatività sindacale;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, è abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1993, limitatamente all'art. 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale e della modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO