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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 28

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1995)
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Testo in vigore dal: 31-1-1995
al: 1-4-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente, per la
funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e per la famiglia e la
solidarieta' sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Misure urgenti nel settore
                    del trasporto pubblico locale
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e allo sviluppo dei
trasporti  pubblici  locali di competenza regionale, le regioni e gli
enti  locali,  in  qualita'  di  enti  concedenti, definiscono, anche
mediante  apposite  conferenze  di servizi promosse dalle regioni, ai
sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento  dei  disavanzi residui di
esercizio  riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993
che  non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale
per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1
e  4-quater,  del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonche' con i
contributi   di   cui  ai  decreti-legge  15  giugno  1990,  n.  151,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e
23  gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.
L'autorizzazione  ad  assumere  mutui di cui all'articolo 1, comma 1,
del  citato  decreto-legge  n.  485  del  1992  e'  applicabile  alla
copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
  2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1
con  un  contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui.
Il  contributo  viene  erogato agli enti locali e alle aziende aventi
diritto  tramite  le regioni a statuto ordinario una volta completate
le  procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto
del  Fondo  nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte
dello Stato.
  3.  Il contributo di cui al comma 2 e' assegnato a ciascuna regione
dal  Ministro dei trasporti e della navigazione e non potra' comunque
risultare  inferiore  al  25 per cento dell'ammontare complessivo dei
disavanzi  di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di
cui al comma 4.
  4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2,
i  disavanzi  di  cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei
servizi  pubblici  debitamente  approvati,  ovvero  dai bilanci delle
imprese  private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V,
capo  V,  sezione  IX,  del  codice  civile,  sono  rideterminati  in
conformita'  ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge
9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio   1987,   n.   18,  con  particolare  riferimento  a  quelli
concernenti  gli  ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento
di  fine  rapporto  e  lo  scorporo,  per  le aziende miste, dei dati
gestionali  afferenti  a  servizi  diversi  da  quelli  del trasporto
pubblico  locale.  Per  le  aziende non dotate per legge di organo di
controllo  interno, uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti per
l'iscrizione   al   registro   di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo   27   gennaio   1992,   n.  88,  esprimono  un  giudizio
professionale  sull'attendibilita'  dei  dati  cosi'  rideterminati e
sulla  loro capacita' di rappresentare le situazioni patrimoniali, le
situazioni  finanziarie  ed  i  risultati  economici conseguiti dalle
aziende.
  5.  Ai  fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le
regioni  devono  trasmettere,  entro il termine del 31 marzo 1995, al
Ministero  dei  trasporti e della navigazione apposita certificazione
da  cui  risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso
il predetto termine il contributo viene ripartito tra le sole regioni
adempienti.  Le  modalita'  per  la  struttura,  la  redazione  e  la
presentazione  delle  certificazioni  sono  stabilite con decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro il 28 febbraio 1995.
  6.   Il  contributo  e'  erogato  a  condizione  che  il  piano  di
riassorbimento  dei  disavanzi  di  cui  al comma 1 risulti approvato
dalla  regione  o dall'ente locale, secondo le rispettive competenze.
In  ogni  caso, il contributo e' sospeso qualora entro il 31 dicembre
1997  non  siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle
regioni  e  degli  enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai
piani  di  riassorbimento  approvati.  A  tal fine non possono essere
utilizzate  plusvalenze  che non derivino da effettive alienazioni di
cespiti a terzi.
  7. Per l'esercizio 1996, l'erogazione del contributo e' sospesa per
le  aziende  di  trasporto  che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano
conseguito  un  miglioramento  del  rapporto tra i proventi e i costi
rispetto  a  quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della
differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento.
  8.  La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7
puo' valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di
detto   periodo   sia   accertato   il   mancato   conseguimento  del
miglioramento  del  rapporto  tra  i  proventi e i costi nelle misure
previste  al  medesimo  comma 7, viene meno per le aziende il diritto
all'erogazione  del  contributo  e  il relativo importo e' utilizzato
dalle  regioni  interessate  per  favorire  l'adozione  di interventi
diretti  ad  aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il
diritto  all'erogazione  del  contributo  viene comunque meno qualora
alla  data  del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi e i costi
sia inferiore al 15 per cento.
  9.  A  decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 7 devono
conseguire  un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno
due  punti  percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per
cento.
  10.  Nei  limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il
concorso  dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli
enti  locali  che  hanno  gia'  dato  copertura,  anche  parziale, ai
disavanzi di cui al comma 1.