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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 settembre 1994, n. 605

Regolamento recante norme per l'istituzione nel Ministero degli affari esteri di un servizio di controllo interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-11-1994
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Testo in vigore dal: 13-11-1994
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18;
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,
come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  la  necessita'  di  istituire,  ai sensi dell'art. 20,
comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato  dall'art.  6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470, servizi di controllo  interno  con  il  compito  di  verificare,
mediante  valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
corretta   ed   economica   gestione   delle    risorse    pubbliche,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata  in  data  15  luglio 1994 ai sensi dell'art. 17, comma 3,
ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993,  n.  29,  come  modificato  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n. 470, e' istituito un Servizio di
controllo interno con il compito di verificare  nel  Ministero  degli
affari  esteri,  mediante  valutazioni  comparative  dei  costi e dei
rendimenti,  la  corretta  ed  economica   gestione   delle   risorse
pubbliche,   l'imparzialita'   e   il   buon   andamento  dell'azione
amministrativa, in particolare nei seguenti  settori  di  competenza:
strutture  dell'organizzazione centrale del Ministero con l'eccezione
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, ivi compresi  gli  uffici
all'estero di cooperazione, in particolare le unita' tecniche locali;
altri uffici all'estero.
  2.  Il servizio di cui al comma 1 opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente al Ministro degli affari esteri.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -    Il    D.P.R.    n.   18/1967   reca:   "Ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri".
             -  La  legge  n.  49/1987  reca: "Nuova disciplina della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
             - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi".
             -  Il  testo  dell'art.  20  del   D.Lgs.   n.   29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          Amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 6
          del D.Lgs. n. 470/1993 e' il seguente:
             "Art.  20  (Verifica  dei   risultati.   Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici ai quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi dei rendimenti e  dei  risultati  della  gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni  organizzative  e  di  gestione  del   personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore generale, e questi  al  Ministro,  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione  di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione politica.  Ad  essi  e'  attribuito,  nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di personale. Puo' essere utilizzato anche  personale  gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni pubbliche  possono  altresi'  avvalersi  di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da dirigenti generali  e  da  esperti  anche  esterni  alle
          amministrazioni.    In casi di particolare complessita', il
          Presidente   del   Consiglio    puo'    stipulare,    anche
          cumulativamente   per  piu',  amministrazioni,  convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e i comitati metropolitani di cui  all'art.
          18  del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno  delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7.  All'istituzione  degli  uffici  di cui al comma 2 si
          provvede con regolamenti delle singole  amministrazioni  da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla   base   di  apposite  convenzioni,  di  uffici  gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del procedimento di verifica dei  risultati  da  parte  del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti rispettivamente con  regolamento  ministeriale  e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della  gestione  finanziaria   tecnica   e   amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione  per  la  durata  massima  di  un  anno,   con
          conseguente  perdita  del  trattamento economico accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento e' adottato dal Ministro  ove  si  tratti  di
          dirigenti  e  dal  Consiglio  dei Ministri ove si tratti di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto  del
          collocamento  a  disposizione non si puo' procedere a nuove
          nomine   a   qualifiche   dirigenziali.    In    caso    di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'  essere
          disposto  -  in  contraddittorio - il collocamento a riposo
          per ragioni di servizio, anche se  non  sia  mai  stato  in
          precedenza  disposto  il  collocamento  a disposizione; nei
          confronti dei dirigenti si applicano  le  disposizioni  del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si
          veda in nota alle premesse.