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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 522

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/9/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 600 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1994)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-9-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Ravvisata la necessità ed urgenza di assicurare la gestione, in Italia e all'estero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in attesa di procedere al riordinamento dello stesso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.
2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.