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LEGGE 18 marzo 1989, n. 106

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

note: Entrata in vigore della legge: 12/4/1989
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Testo in vigore dal:  12-4-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive.
Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.
2. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministro vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.