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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 396

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/06/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 agosto 1994, n. 481 (in G.U. 06/08/1994, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 26-8-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  assicurare
l'attuazione del piano di ristrutturazione del  comparto  siderurgico
europeo; 
  Vista  la  decisione  n.  3855/91/CECA  della   Commissione   della
Comunita' europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a  favore
della siderurgia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per favorire l'attuazione  del  piano  di  ristrutturazione  del
comparto siderurgico europeo e' autorizzata  la  spesa  di  lire  700
miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire  175  miliardi
annui. 
  1-bis.  Le  obbligazioni  tra  le  imprese  e  le   Amministrazioni
pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi  precedentemente
assentiti  rimangono  in  essere  fino  alla  scadenza  prevista  nei
ripettivi piani di ammortamento anche in  presenza  di  riduzione  di
capacita' produttiva degli impianti  intervenuta  per  effetto  della
politica comunitaria e nazionale  di  ristrutturazione  del  comparto
siderurgico CECA. 
  2.  Le  finalita'  di  cui  al  comma  1  devono  essere  raggiunte
attraverso  la   distruzione   degli   impianti   produttivi   e   la
riconversione  in  settori  produttivi  diversi  da  quello  CECA  da
realizzare con le seguenti forme di incentivazione: 
    a)  contributo  destinato  ad  incentivare  la  soppressione   di
capacita' produttiva nel settore siderurgico, in conformita'  con  le
norme comunitarie,  di  cui  alla  decisione  n.  3855/91/CECA  della
Commissione del 27 novembre 1991 ; 
    b)  contributo  aggiuntivo  da  destinare  ad   investimenti   da
realizzare in settori produttivi  diversi  da  quelli  CECA,  per  il
recupero, anche parziale,  delle  forze  lavorative  impiegate  negli
impianti   distrutti.   La   presentazione   di   un   programma   di
reinvestimento e' condizione preferenziale per accedere  ai  benefici
di cui alla lettera a). Il contributo  per  la  riconversione  potra'
essere attribuito anche a soggetti diversi, purche' realizzino, nelle
stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o  in  parte  le
unita' lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono  applicabili
le provvidenze  previste  dalla  regolamentazione  comunitaria  sugli
aiuti regionali e sulle misure  di  sostegno  alle  piccole  e  medie
imprese i  massimali  sono  quelli  previsti  dalla  regolamentazione
stessa. 
  3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al  comma  2
devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della  produzione  industriale,
entro il 30 luglio 1994. Le domande  gia'  presentate  ai  sensi  del
decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234 (b) ,  restano  valide  ai  fini
della ammissione alle agevolazioni . La  distruzione  degli  impianti
deve avvenire entro il 31 marzo 1995  e  il  pagamento  a  saldo  dei
contributi di cui al comma 2, lettera a), e' effettuato entro  il  31
dicembre 1996. (2) ((3)) 
  4. Le modalita' per l'istruttoria, che potra' essere  svolta  anche
da istituti  di  credito,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'accertamento e la verifica della realizzazione dei  programmi  sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente: 
    a) lire 510 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera a); 
    b) lire 190 miliardi per  gli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettera b). 
  6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il  triennio
1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire
175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 7549 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno,
e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni  1995  e  1996,
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento  relativo  al   Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1994. 
 7. Per le finalita' di cui al comma 2,  lettera  a),  sono  altresi'
utilizzabili, nel limite  di  lire  50  miliardi,  le  disponibilita'
provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della  legge  23  dicembre
1993, n. 559 (c), dalla contabilita' speciale n. 1397  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  (Fondo  per  la
razionalizzazione  aziendale   ed   interaziendale   degli   impianti
siderurgici),  nonche'  nel  limite   di   lire   40   miliardi,   le
disponibilita'  esistenti  sul  conto  corrente  infruttifero  aperto
presso  il  Mediocredito  centrale  n.  760/22014  e   intestato   al
Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986,  n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986,  n.  88
(d). 
  8. Le disponibilita' di cui al comma 7 saranno versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  9. Gli oneri derivanti dal presente  decreto  gravano  su  apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  14  della  legge  17  febbraio
1982, n. 46 (e), sulla quale  affluiranno  le  risorse  indicate  nei
commi 5 e 7. 
  10. Il Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  i
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito modificazioni dalla  L.
23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3, comma 4)  che  "
Il termine del 31 marzo 1995, previsto all'articolo 1, comma  3,  del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia' prorogato al 30 giugno  1996,
e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (3) 
    La L.30 luglio 1998, n. 274 ha disposto (con l'art. 2,  comma  1)
che "Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, gia'  prorogato  al  30  settembre
1996 dall'articolo 3 del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  649,
e' ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo  alla
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."