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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 359

Regolamento per i lavori in economia, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/6/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal: 28-6-1994
al: 7-11-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  di
approvazione del relativo regolamento  di  esecuzione,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  1992,
n. 552; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1979,
n. 718; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che
ha istituito, presso il Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e forestali, gia' Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  un
Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni
inerenti  alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
preparazione e nel commercio dei  prodotti  agro-alimentari  e  delle
sostanze di uso agrario o forestale, al controllo  di  qualita'  alle
frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di  competenza  del
Ministero  stesso,  ivi  compresi  i  controlli  sulla  distribuzione
commerciale  non  espressamente  affidati  dalla   legge   ad   altri
organismi; 
  Considerata la  necessita'  di  disciplinare  con  regolamento,  da
emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio  decreto  18  novembre
1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi  da  eseguirsi  in
economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 dicembre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai  sensi  dell'art.  8
del regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  possono  farsi  in
economia da parte degli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, sempreche' la competenza non  spetti  per
legge  al  Provveditorato  generale  dello   Stato   o   all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti: 
    a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione  dei  locali
demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti,  adibiti  ad
uso degli uffici  centrali  e  periferici  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi, salva la competenza prevista dalle  vigenti  leggi
per i lavori di straordinaria manutenzione; 
    b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione  di
locali, con i  relativi  impianti,  infissi  e  manufatti,  presi  in
locazione ad uso degli uffici centrali e periferici  dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nei  casi  in  cui,  per  legge  o  per
contratto, le spese siano a carico del locatario; 
    c) locazione per breve tempo di  immobili,  con  attrezzature  di
funzionamento, eventualmente gia' installate, per  l'espletamento  di
corsi e  concorsi  indetti  dai  competenti  uffici  centrali  e  per
l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre
ed  altre  manifestazioni  in  materia   istituzionale   o   comunque
interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi, quando non  vi
siano  disponibili  locali  demaniali  sufficienti,  ovvero   idonei;
locazione  di  immobili  per  conservazione   materiali   costituenti
cineteca ministeriale; 
    d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o  di  altre
fonti di informazione, ove ritenuto necessario; 
    e) spese connesse con  l'organizzazione  e  la  partecipazione  a
convegni,  congressi,   conferenze,   riunioni,   mostre   ed   altre
manifestazioni culturali e scientifiche su  materie  istituzionali  o
comunque interessanti l'Ispettorato centrale repressione frodi; 
    f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di  vario
genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonche'
rilegatura di libri e pubblicazioni varie; 
    g) spese  di  traduzione  ed  interpretariato  nei  casi  in  cui
l'amministrazione non possa  provvedervi  con  proprio  personale  da
liquidare, comunque, su presentazione fattura; 
    h) stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza
lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di  una  loro
tempestiva esecuzione da  parte  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
dello Stato; 
    i)  trasporti,  noli,  spedizioni,  imballaggio,   magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature; 
    l) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 
    m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di  quanto
disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come
modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1973, n. 537; 
    n) acquisto di medaglie, diplomi,  coppe  ed  altri  oggetti  per
commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione  e
noleggio di attrezzature  e  materiale  per  tipografia,  litografia,
riproduzione  grafica,  legatoria,   cinematografia   e   fotografia;
acquisto,  riparazione,  manutenzione  e  noleggio  di  macchine   da
scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura; 
    o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche,
scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto; 
    p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione,  custodia,
illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici  centrali
e periferici dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  nonche'
fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di
macchine e relative spese di allacciamento; 
    q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto  di  materiale  di
cancelleria e di valori bollati; 
    r) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli,  acquisto
di carburante e lubrificante, nonche' spese per l'acquisto  di  pezzi
di  ricambio  ed  accessori,  per  il  pagamento   della   tassa   di
immatricolazione e di circolazione  e  di  altre  eventuali,  per  il
pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione
agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; 
    s) noleggio, installazione, gestione e manutenzione  di  impianti
telefonici,     telegrafici,      radiotelegrafici,      elettronici,
meccanografici, televisivi e di amplificazione e  diffusione  sonora,
ed elaboratore dati; 
    t) spese concernenti il funzionamento  di  consigli,  comitati  e
commissioni costituiti a norma di legge o, qualora  non  previsti  da
norme legislative, costituiti con  decreto  interministeriale  o  con
decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai  gettoni
di presenza;  spese  per  lo  svolgimento  di  corsi  di  formazione,
aggiornamento  del  personale,  nonche'  di  concorsi   indetti   dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali  e  relativi
all'Ispettorato centrale repressione frodi; 
    u) spese per studi, ricerche, progettazione e  sperimentazioni  e
spese per realizzazioni di prototipi inerenti  i  servizi  d'istituto
connessi  alla  prevenzione  e   repressione   delle   sofisticazioni
agro-alimentari; 
    v) spese per il funzionamento dei centri  e  laboratori  tecnici,
dei laboratori di analisi ivi  compreso  l'acquisto  di  attrezzature
comunque necessarie; 
    z) lavori  di  somma  urgenza  concernenti  la  stabilita'  e  la
salubrita' degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti
ed imprevedibili; 
    aa) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare
la continuita' dei servizi d'istituto, la cui  interruzione  comporti
danni all'amministrazione o  pregiudizi  all'efficienza  dei  servizi
medesimi ed alla salute pubblica; 
    bb) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per  i  quali
siano  stati  esperiti  infruttuosamente  i  pubblici  incanti  o  le
licitazioni o le trattative private e  non  possa  esserne  differita
l'esecuzione; 
    cc) provviste, lavori e  prestazioni  quando  sia  stabilito  che
debbono  essere  eseguiti  in  danno  all'appaltatore,  nel  caso  di
risoluzione del contratto o per assicurarne  l'esecuzione  nel  tempo
previsto; lavori di completamento o di riparazione in  dipendenza  di
deficienze o i danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle
corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore; 
    dd) lavori e provviste che il Ministro dichiari debbano  rimanere
segreti, nell'interesse della sicurezza dello Stato; 
    ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere. 
  2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui
al presente articolo e' fissato nella misura di L. 150.000.000, fatta
eccezione per le spese di cui alla lettera ee) il cui importo massimo
e' fissato in lire cinque milioni al netto degli oneri fiscali. 
  3. E' vietato  suddividere  artificiosamente  qualsiasi  fornitura,
lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere  unitario,  in
piu' forniture, lavori o servizi. 
  4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al
presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti  agli  uffici
dell'amministrazione centrale dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi, per le spese riferite al "centro", e  dai  dirigenti  preposti
agli uffici periferici, per le spese riferite agli  uffici  medesimi,
nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8,  9  e
13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1972,  n.
748, e successive modificazioni, nonche' degli articoli 16 e  17  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato in rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti   ai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato    e'   stato   elevato,   da   ultimo,   di
          duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972,  n.  422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  R.D.  n.  827/1924  approva  il  regolamento  per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato.
             -  Il  R.D.  n.  350/1895  approva il regolamento per la
          direzione, la contabilita' e la collaborazione  dei  lavori
          dello  Stato  che sono nelle attribuzioni del Ministero dei
          lavori pubblici.
             - Il D.P.R. n. 552/1992 approva  il  regolamento  per  i
          lavori,  le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia
          da parte degli uffici centrali e periferici  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.
             -  Il  D.P.R.  n. 718/1979 approva il regolamento per le
          gestioni   dei   cassieri   e   dei   consegnatari    delle
          amministrazioni dello Stato.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il D.L. n. 282/1986 concerne misure urgenti in materia
          di   prevenzione   e   repressione   delle   sofisticazioni
          alimentari. L'art. 10 e' cosi' formulato:
             "Art. 10. - 1. Presso il  Ministero  dell'agricoltura  e
          delle   foreste   e'   istituito  un  Ispettorato  centrale
          repressione frodi per l'esercizio delle  funzioni  inerenti
          alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo  di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi  i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.
             2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in
          uffici    a    livelo    interregionale,    regionale    ed
          interprovinciale, con laboratori di analisi.
             3. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
          della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
          allegata  tabella A, e' determinato il numero degli addetti
          all'Ispettorato centrale  ed  agli  uffici  interregionali,
          regionali  ed interprovinciali, con la specificazione delle
          relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi  e
          le   circoscrizioni  territoriali  degli  anzidetti  uffici
          periferici.
             4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal  presente
          decreto,  il  personale  di  cui  ai  prospetti  A,  B  e C
          dell'allegata tabella A e' dotato di contrassegno di  Stato
          che  lo  abilita  a  fermare di veicoli di ogni specie. Con
          decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  da
          emanarsi  di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
          stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
             5.  Ai  trasgressori degli ordini intimati dal personale
          di cui al comma 4 e' applicata la  sanzione  amministrativa
          da lire 300.000 a lire 1.000.000".
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda
          nelle note alle premesse.
             -  L'art.  141 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio e per  la  contabilita'  generale  dello  Stato,
          approvato  con R.D. n.  827/1924, come sostituito dall'art.
          1 del D.P.R. n. 537/1973, e' cosi' formulato:
             "Art. 141. -  Negli  stati  di  previsione  della  spesa
          possono  iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le
          denominazioni 'spese di rappresentanza' e 'spese casuali'.
             Al capitolo  'spese  di  rappresentanza'  sono  imputate
          soltanto  le  spese  relative ad esigenze di rappresentanza
          dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             Il  capitolo  per  'spese  casuali'  e'   esclusivamente
          destinato  alle  spese di natura del tutto accidentale, che
          non possano nemmeno  per  analogia  essere  comprese  negli
          altri  capitoli,  e per le quali non sia ritenuta opportuna
          l'istituzione di capitoli speciali.
             E' vietato disporre  di  qualsiasi  somma  sul  capitolo
          delle  spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi,
          premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei  ai
          servizi  dell'amministrazione.  E' vietato inoltre disporre
          di qualsiasi somma sul capitolo 'spese  di  rappresentanza'
          per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla
          carica rivestita".
             -  Il  D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni
          dirigenziali nelle Amministrazioni dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13
          e' rispettivamente il seguente:
             "Art.  7   (Attribuzioni   particolari   dei   dirigenti
          generali). - Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi
          dal  terzo  comma  del  presente  articolo e dagli articoli
          successivi, ai dirigenti generali preposti  alle  direzioni
          generali  e  agli  uffici  centrali  equiparati  spetta  in
          particolare,  nell'ambito  della  competenza  dei  predetti
          uffici, di:
               a)   esercitare   le   funzioni   che   ad  essi  sono
          direttamente  attribuite  da  leggi  o  regolamenti   anche
          ministeriali;
               b)    coadiuvare   il   Ministro   nello   svolgimento
          dell'azione  amministrativa  e  proporgli   l'adozione   di
          provvedimenti   di   competenza   superiore  alla  propria,
          eventualmente necessari;
               c) predisporre gli  elementi  per  la  formazione  del
          pogetto  di  bilancio  preventivo  e  per  le  proposte  di
          variazione in corso di esercizio;
               d) predisporre gli  elementi  per  la  formazione  dei
          programmi,    annuali    e    pluriennali,   dell'attivita'
          dell'amministrazione;
               e)  approvare,  in  attuazione dei programmi stabiliti
          dal  Ministro,  i  progetti   per   lavori,   forniture   e
          prestazioni  fino  all'importo  di  300  milioni  di  lire,
          ridotto  alla  meta'  quando  alla  esecuzione  si  intenda
          provvedere  in economia, a trattativa privata o col sistema
          della  concessione,   nonche'   ove   occorra,   provvedere
          all'approvazione  dei  contratti  e  alla  concessione  dei
          lavori;
               f) concludere ed approvare le transazioni  relative  a
          lavori  e  forniture e servizi da essi gestiti, quando cio'
          che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non
          superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma
          le  transazioni  che  fossero  precedentemente  intervenute
          sullo  stesso  oggetto  o  per  l'esecuzione  dello  stesso
          contratto;
               g) disporre la non  applicazione  di  clausole  penali
          quando   la   somma  controversa  o  che  l'amministrazione
          abbandona non superi i 60 milioni di lire;
               h)  provvedere  a  tutte  le   operazioni   successive
          all'approvazione  del  progetto  o del contratto per opere,
          forniture e servizi, compresa la nomina  dei  collaudatori,
          la  liquidazione  ed il pagamento del saldo e, ove occorra,
          la  formazione  e  l'approvazione  di   atti   integrativi,
          aggiuntivi  o  sostitutivi  dei  contratti,  sempre entro i
          limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
               i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive
          quando l'oggetto della controversia non superi  60  milioni
          di lire;
               l)  adottare  le  concessioni  di contributi, sussidi,
          concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a  carico  del
          bilancio  dello  Stato,  a  favore  di enti e persone, fino
          all'importo di lire 60 milioni e proporre  al  Ministro  le
          concessioni  di  importo  superiore, emanando i conseguenti
          provvedimenti formali;
               m)   adottare   i   provvedimenti   di    concessione,
          autorizzazione,   licenze   ed  analoghi  salvo  quelli  di
          competenza del Presidente della Repubblica, nonche'  quelli
          che  saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri
          dirigenti dalla legge o dal regolamento anche  ministeriale
          e  salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i
          singoli affari;
               n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni
          del proprio ufficio, del personale in servizio,  esclusi  i
          dirigenti;
               o)   provvedere  agli  atti  vincolati  di  competenza
          dell'Amministrazione centrale  che  comportino  impegni  di
          spesa  superiore  a  100  milioni  di  lire  ed  agli altri
          specificati con regolamento anche ministeriale;
               p) provvedere, previa diffida ad  adempiere  entro  un
          congruo   termine   ed   informandone   preventivamente  il
          Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli  organi
          inferiori  o  degli  enti  vigilati, qualora siano stati da
          questi indebitamente omessi o ritardati e non sia  all'uopo
          previsto   dalla   legge,   l'intervento  di  altri  organi
          amministrativi.
            I  provvedimenti  di cui alle lettere e), f), g), h), i),
          l) e o) sono definitivi.
             Nei  casi  in  cui  particolari  ordinamenti   prevedano
          l'esistenza  di  unita' organiche costituite da piu' uffici
          centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di
          Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a  tali
          unita'   organiche   ed  Aziende  competono,  salvo  quanto
          previsto al successivo art. 14, le  attribuzioni  stabilite
          dai  precedenti  commi, elevati i limiti di valore, per gli
          atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di
          dirigenti generali, e della meta' se trattasi di  dirigenti
          con qualifica superiore".
             -   Il   D.Lgs.   n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421".
          Si  trascrive  l'art. 16, cosi' come sostituito dall'art. 9
          del D.Lgs. n. 546/1993:
             "Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali).
          - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della
          elaborazione di  programmi,  di  direttive,  di  schemi  di
          progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
               b)  curano  l'attuazione  dei  programmi  definiti dal
          Ministro ed a tal fine adottano progetti, la  cui  gestione
          e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti
          alla realizzazione di ciascun progetto;
               c)  esercitano  i  poteri  di  spesa, nei limiti degli
          stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle  entrate,
          definendo  i  limiti  di valore delle spese che i dirigenti
          possono impegnare;
               d)   determinano,   informandone   le   organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
          i  criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo
          i principi di cui al titolo I e le direttive dei  Ministri,
          definendo,  in particolare, l'orario di servizio e l'orario
          di  apertura  al  pubblico  e  l'articolazione  dell'orario
          contrattuale   di   lavoro   in   relazione  alle  esigenze
          funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti,
          previo eventuale esame con le organizzazioni  sindacali  di
          cui  all'art.  45,  comma  8,  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 10;
               e) adottano gli  atti  di  gestione  del  personale  e
          provvedono   all'attribuzione   dei  trattamenti  economici
          accessori spettanti al personale, nel  rispetto  di  quanto
          stabilito  dai contratti collettivi per il personale di cui
          all'art. 2, comma 2;
               f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
          di conciliare e transigere;
               g)  coordinano  le  attivita'  dei  responsabili   dei
          procedimenti  individuati in base alla legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
               h)   verificano   e   controllano   le  attivita'  dei
          dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di  inerzia
          degli stessi;
               i)   richiedono   direttamente   pareri   agli  organi
          consultivi dell'amministrazione e  forniscono  risposte  ai
          rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
               l)  propongono l'adozione delle misure di cui all'art.
          20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
             - Si trascrive l'art. 17 del medesimo D.Lgs. n.  29/1993
          cosi' come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993:
             "Art.  17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al
          dirigente  competono  nell'esercizio  dei  poteri  e  delle
          attribuzioni di cui all'art. 3:
               a)  la  direzione, secondo le vigenti disposizioni, di
          uffici  centrali  e  periferici  con   circoscrizione   non
          inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
               b)   la  direzione  e  il  coordinamento  dei  sistemi
          informatico-statistici e del relativo personale;
               c) l'esercizio dei poteri  di  spesa,  per  quanto  di
          competenza,  nonche'  dei  poteri di gestione inerenti alla
          realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
               d) la verifica periodica del carico di lavoro e  della
          produttivita'  dell'ufficio,  previo eventuale esame con le
          organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  45,  comma  8,
          secondo  le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle
          stesse  materie  riferita  ad  ogni  singolo  dipendente  e
          l'adozione  delle  iniziative  nei confronti del personale,
          ivi comprese in caso  di  insufficiente  rendimento  o  per
          situazione  di  esubero, le iniziative per il trasferimento
          ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
                e) l'attribuzione di trattamenti economici  accessori
          per  quanto  di  competenza,  nel  rispetto  dei  contratti
          collettivi;
               f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990,
          n. 241, dei responsabili dei procedimenti  che  fanno  capo
          all'ufficio  e  la  verifica,  anche  su richiesta di terzi
          interessati,  del  rispetto  dei  termini  e  degli   altri
          adempimenti;
               g)  le  risposte  ai rilievi degli organi di controllo
          sugli atti di propria competenza  e,  ove  preposto  ad  un
          ufficio  periferico,  le  richieste  di  pareri agli organi
          consultivi periferici dell'amministrazione;
               h) la formulazione di proposte al  dirigente  generale
          in  ordine  anche  all'adozione  di  progetti  e ai criteri
          generali di organizzazione degli uffici.
             2. Il dirigente preposto agli uffici periferici  di  cui
          al  comma  1,  lettera  a),  provvede  in  particolare alla
          gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
          strumentali  assegnate  a  detti uffici ed e' sovraordinato
          agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
          circoscrizione, nei confronti  dei  quali  svolge  altresi'
          funzioni  di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
          inoltre  all'adeguamento  dell'orario  di  servizio  e   di
          apertura  al pubblico tenendo conto della specifica realta'
          territoriale,  fatto  salvo  il disposto di cui all'art. 36
          della   legge   8   giugno   1990,   n.      142,   nonche'
          all'articolazione   dell'orario   contrattuale  di  lavoro,
          previo eventuale esame con le organizzazioni  sindacali  di
          cui  all'art.  45,  comma  8,  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 10".